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Protezione civile

Istituito con la Legge 225/92.
Le attività di Protezione Civile vengono definite come :
"Tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi e da altri eventi calamitosi e diretta a superare l'emergenza".

Da chi è formata

  • Prefettura, Regione, Provincia, Comune;
  • Vigili del Fuoco;
  • Forze Armate;
  • Forze di Polizia;
  • Corpo Forestale dello Stato;
  • Servizi Tecnici Nazionali e Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica;
  • Emergenza Sanitaria 118;
  • Servizio Sanitario Nazionale (A.S.L.);
  • Agenzia regionale per l'Ambiente (A.R.P.A.);
  • Croce Rossa Italiana;
  • Corpo Nazionale Soccorso Alpino;
  • Associazione Radioamatori Italiani;
  • Altre Organizzazioni di Volontariato.

Dette strutture svolgono, a richiesta del Dipartimento di Protezione Civile, le attività previste dalla Legge, nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le Amministrazioni componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Le Regioni e le Province provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi Regionali e Provinciali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi Nazionali.

Il Prefetto è autorità Provinciale di Protezione Civile. Anche sulla base del programma Provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della Provincia, ne cura l'attuazione, coordinando la fase di soccorso.

Il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio Comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.