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Imposta Municipale Unica

L'Imposta Municipale Unica (IMU) si applica al possesso di fabbricati. È un'imposta diretta di tipo patrimoniale, essendo applicata sulla componente immobiliare del patrimonio.

Immagine di Imposta Municipale Unica

Cos'è

Aliquote e Documenti relativi all'IMU da consultare.

A chi si rivolge

L’IMU si applica al possesso di immobili siti nel territorio del Comune.

Come si ottiene

E’ prevista l’esenzione:

  • per l’abitazione principale e le sue pertinenze, intendendosi per abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) quella nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  • per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori IAP iscritti alla previdenza agricola;

E’ prevista la riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli, che le utilizzano come abitazione principale (vedi risultanze anagrafiche), in presenza di determinate condizioni:

  • il contratto di uso gratuito o comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate (presentare contratto e dichiarazione imu presso ufficio tributi);
  • il comodante possieda un solo immobile di tipo abitativo in Italia;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

E’ prevista la riduzione del 25% della base imponibile IMU, per immobili locati a canone concordato. Deve esserci  un contratto regolarmente registrato e gli immobili devono essere locati con canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, il richiamo alla legge su indicata deve essere esplicitamente inserito nel contratto, ed i canoni in vigore devono corrispondere a quanto previsto dagli accordi provinciali di settore, inoltre il contratto di affitto a canone concordato deve essere avallato dall’attestazione di rispondenza delle categorie di settore (presentare contratto, attestazione  e dichiarazione imu presso ufficio tributi).

NOVITA’ IMU 2023

La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia per il 2023 è pari al 50%

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice  alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.  (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020)

La norma conferma l’esonero IMU per l’anno 2023 “sugli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione”. 

VISURE CATASTALI

Le rendite catastali o le visure catastali non possono essere richieste in comune, possono invece essere reperite sul sito dell’Agenzia delle Entrate (https://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/) o direttamente presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio (ex catasto).

Costi

Aliquote

Le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 5 del 28.04.2023, riportato in calce, sono le seguenti:

Aliquota ordinaria: 9,8 per mille

Abitazione principale e sue pertinenze: esente

Abitazione principale di lusso: 5,5 per mille con detrazione di € 200,00

Aree fabbricabili: 8,6 per mille

Fabbricati rurali strumentali: 1 per mille

Terreni agricoli: 8,3 per mille

Fabbricati gruppo “D”: 9,8 per mille *

* da versare il 7,6 per mille con il codice 3925 (Stato) ed il 2,2 per mille codice 3930 (Comune)

 

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, cioè per i fabbricati iscritti in catasto, dalla rendita catastale vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
  • per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 135.

Per gli immobili di interesse storico o artistico (deve esistere decreto del ministero dei beni ambientali e culturali) e per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati (deve essere stata presentata richiesta di inagibilità all'ufficio tecnico ed all'ufficio tributi), la base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta è ridotta al 50%.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio.

CODICI TRIBUTO

  • 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
  • 3913 fabbricati strumentali all’agricoltura (destinatario il Comune)
  • 3914 terreni (destinatario il Comune)
  • 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
  • 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
  • 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
  • 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)
  • 3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
  • 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – COMUNE

Codice comune di Vazzola L700

 

 

Versamenti per i residenti all’estero

Non potendo effettuare il pagamento tramite modello F24, chi è residente all’estero dovrà effettuare il pagamento tramite bonifico alle seguenti coordinate:

IBAN IT04 N030 6912 1171 0000 0046 472 BIC     BCITITMM (per l’operatività estera) Intesa San Paolo Spa – servizio di Tesoreria del Comune di Vazzola 

indicando i seguenti dati:

  • codice catastale del comune di ubicazione degli immobili (Vazzola L700)
  • il numero di immobili oggetto dell’imposta
  • l’anno di riferimento 
  • scrivere se trattasi di “acconto IMU” o “saldo IMU” a seconda di ciò che si sta versando
  • scrivere “Ravvedimento”, se si sta ravvedendo l’omesso o insufficiente versamento dopo la scadenza ordinaria
  • il codice tributo del versamento (in genere 3918 per gli immobili e 3914 per i terreni);
  • inviare in comune all'email tributi@comune.vazzola.tv.it copia del bonifico effettuato

Tempi e vincoli

Tempi e vincoli

SCADENZA PAGAMENTO IMU:

  • 1° rata al 16.06.2023,
  • 2° rata al 16.12.2023.

 DICHIARAZIONI IMU

Da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo all’intervenuta variazione.

Altre informazioni

Accedi on-line https://www.comuneweb.it/egov/Vazzola/Sportello_inizio.html utilizzando SPID o CIE https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php (sito esterno senza necessità di autenticazione) Altre informazioni Per ulteriori informazioni: - sito internet del comune www.comune.vazzola.tv.it - sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione portale del federalismo fiscale, https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/sceltaregione.htm I contatti uffici possono essere mantenuti invece nella sezione documenti vanno indicate solo la delibera già presente relativa ai valori aree fabbricabili e la nuova delibera di approvazione delle aliquote 2022

Documenti

  PDF558,7K Regolamento IMU 2023
  PDF661,8K Deliberazione di Consiglio Comunale 5.2023 - Aliquota IMU
  PDF1,4M Istruzioni_accesso Sportello Contribuente
  PDF272,5K Delega per l'accesso allo Sportello del Contribuente
  PDF44,9K Valori aree fabbricabili.pdf

Valori indicativi per le aree fabbricabili per il calcolo di IMU e TASI.