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Imposta Municipale Unica

L'Imposta Municipale Unica (IMU) si applica al possesso di fabbricati. È un'imposta diretta di tipo patrimoniale, essendo applicata sulla componente immobiliare del patrimonio.

Immagine di Imposta Municipale Unica

Cos'è

Aliquote e Documenti relativi all'IMU da consultare.

A chi si rivolge

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. E’ relativa agli immobili posseduti sul territorio comunale.

Come si ottiene

E’ prevista l’esenzione IMU 2024 per:

  • l’abitazione principale e le sue pertinenze, intendendosi per abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) quella nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  • gli immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - D.M. 22/04/2008);
  • gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • gli immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
  • immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
  • i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
  • immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc...);
  • immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
    gli immobili di proprietà della Santa Sede;
  • fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;
  • sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice  alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.  (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020)

 

Sono previste riduzioni IMU 2024:

  • riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli, che le utilizzano come abitazione principale (vedi risultanze anagrafiche), in presenza di determinate condizioni:
    • il contratto di uso gratuito o comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate (presentare contratto e dichiarazione imu presso ufficio tributi);
    • il comodante possieda un solo immobile di tipo abitativo in Italia;
    • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico (dichiarati tali con decreto del Ministero, documentazione da presentare insieme a dichiarazione IMU all’ufficio tributi);
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati, intendendosi per immobili inagibili o inabitabili a seguito di norma statale, quegli immobili di fatto non recuperabili nè con interventi di manutenzione ordinaria nè straordinaria (es. immobili oggetto di calamità naturali come terremoti etc.), non sono inagibili o inabitabili, ai fini IMU, gli immobili oggetto di ristrutturazione. Per i fabbricati rientranti nella presente riduzione deve essere stata presentata richiesta di inagibilità/inabitabilità all’ufficio tecnico comunale e dichiarazione IMU all’ufficio tributi;
  • riduzione del 25% per le abitazioni locate a canone concordato. Deve esserci  un contratto regolarmente registrato e gli immobili devono essere locati con canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, il richiamo alla legge su indicata deve essere esplicitamente inserito nel contratto, ed i canoni in vigore devono corrispondere a quanto previsto dagli accordi provinciali di settore, inoltre il contratto di affitto a canone concordato deve essere avallato dall’attestazione di rispondenza delle categorie di settore (presentare contratto, attestazione  e dichiarazione imu presso ufficio tributi);
  • riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia (presentare richiesta all’ufficio tributi allegando la copia del decreto di pensione e del decreto di convenzione).

 

VISURE CATASTALI

Le rendite catastali o le visure catastali non possono essere richieste in comune, possono invece essere reperite sul sito dell’Agenzia delle Entrate  al seguente link https://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/ oppure tramite il cassetto fiscale sempre accedendo all’Area dell’Agenzia delle Entrate, tramite SPID o CIE,  https://iampe.agenziaentrate.gov.it/sam/UI/Login?realm=/agenziaentrate o direttamente presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio (ex catasto).

Costi

Aliquote

Le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con atto del C.C. nr. 2 del 17.01.2024 riportato in calce, sono le seguenti:

Aliquota ordinaria: 9,8 per mille

Abitazione principale e sue pertinenze: esente

Abitazione principale di lusso: 5,5 per mille con detrazione di € 200,00

Aree fabbricabili: 8,6 per mille

Fabbricati rurali strumentali: 1 per mille

Terreni agricoli: 8,3 per mille

Fabbricati gruppo “D”: 9,8 per mille *

* da versare il 7,6 per mille con il codice 3925 (Stato) ed il 2,2 per mille codice 3930 (Comune)

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, cioè per i fabbricati iscritti in catasto, dalla rendita catastale vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
  • per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 135.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio (deve essere presentata dichiarazione IMU all’ufficio tributi).

CODICI TRIBUTO

  • 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
  • 3913 fabbricati strumentali all’agricoltura (destinatario il Comune)
  • 3914 terreni (destinatario il Comune)
  • 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
  • 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
  • 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
  • 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)
  • 3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
  • 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – COMUNE

Codice comune di Vazzola L700

Versamenti per i residenti all’estero

Non potendo effettuare il pagamento tramite modello F24, chi è residente all’estero dovrà effettuare il pagamento tramite bonifico alle seguenti coordinate:

 

IBAN IT04 N030 6912 1171 0000 0046 472 BIC     BCITITMM (per l’operatività estera) Intesa San Paolo Spa – servizio di Tesoreria del Comune di Vazzola 

indicando i seguenti dati:

  • codice catastale del comune di ubicazione degli immobili (Vazzola L700)
  • il numero di immobili oggetto dell’imposta
  • l’anno di riferimento 
  • scrivere se trattasi di “acconto IMU” o “saldo IMU” a seconda di ciò che si sta versando
  • scrivere “Ravvedimento”, se si sta ravvedendo l’omesso o insufficiente versamento dopo la scadenza ordinaria
  • il codice tributo del versamento (in genere 3918 per gli immobili e 3914 per i terreni);
  • inviare in comune all'email tributi@comune.vazzola.tv.it copia del bonifico effettuato

Tempi e vincoli

Tempi e vincoli

SCADENZA PAGAMENTO IMU:

  • 1° rata al 17.06.2024,
  • 2° rata al 16.12.2024.

 DICHIARAZIONI IMU

Da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo all’intervenuta variazione.

Altre informazioni

Accedi on-line https://www.comuneweb.it/egov/Vazzola/Sportello_inizio.html utilizzando SPID o CIE https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php (sito esterno senza necessità di autenticazione) Altre informazioni Per ulteriori informazioni: - sito internet del comune www.comune.vazzola.tv.it - sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione portale del federalismo fiscale, https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/sceltaregione.htm I contatti uffici possono essere mantenuti invece nella sezione documenti vanno indicate solo la delibera già presente relativa ai valori aree fabbricabili e la nuova delibera di approvazione delle aliquote 2022