Calcolo I.M.U.

ATTENZIONE: A decorrere dall’anno 2012 l’imposta comunale sugli immobili (ICI) non è più in vigore. I moduli relativi all’ ICI non sono più utilizzabili.
Con Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 con l'articolo 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) è stata istituita a partire dal 1° gennaio 2012 l'IMU. Si comunica che a partire da tale data NON VI SONO PIU' IMMOBILI ESCLUSI O ESENTI, l'imposta è dovuta per tutti gli immobili, prime case, usi gratuiti, fabbricati rurali, terreni agricoli etc.
L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo e rispondenti ai criteri di pertinenzialità di cui all’art. 817 del codice civile.
La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile cioè per i fabbricati iscritti in catasto, dalla rendita catastale vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
g) per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;
h) per gli immobili di interesse storico o artistico (deve esistere decreto del ministero dei beni ambientali e culturali) e per i fabbricati dichiarati inagibili di fatto non utilizzati (il comune si riserva la facoltà di chiarire cosa intende per fatiscenza del fabbricato), la base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta è ridotta al 50%;
i) per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio;
l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, suscettibile di variazione;
l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,4 per cento. I fabbricati rurali di civile abitazione scontano la stessa aliquota, suscettibile di variazione;
l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2 per cento, suscettibile di variazioni; si ricorda che tutti i fabbricati presenti nel Catasto Terreni devono essere iscritti al Catasto Urbano entro il 30 novembre 2012;
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
il versamento, calcolando l’imposta con le aliquote statatli, va effettuato in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, il versamento dell’imposta relativa alla prima casa può essere dilazionato in un’ulteriore rata con scadenza 16 settembre.
Si ricorda che il comune non ha ancora approvato le aliquote e che l’approvazione è fissata entro il 30 settembre, lo Stato si è inoltre riservato la facoltà di modificare le aliquote entro il 10 dicembre, quindi prestare attenzione al conguaglio del saldo.
I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili (fino al 31.12.2011)
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2011
- Aliquota del 4 per mille
da applicare per tutti i casi in cui la prima casa non rientra tra le categorie esenti;
- Aliquota ordinaria: 4,7 per mille
da applicare per tutti i casi in cui non sia stata stabilita un’aliquota diversa;
- Aliquota del 7 per mille: aree edificabili;
- Aliquota del 7 per mille: per le abitazioni non locate e a disposizione. Ai fini dell'applicazion del tributo s'intende per alloggio non locato (sfitto) l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A e relative pertinenze (ad eccezione della categoria A/10) per la quale non viene dimostrato l'uso quale abitazione principale (così come definita all'art. 8 del regolamento ICI) o lo stato di locazione mediante esibizione di contartto validamente registrato. In caso di:
- utilizzazione edificatoria dell’area;
- demolizione di fabbricato;
- interventi di recupero (quali quello di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica);
- acquisto anche per successione;
- fine locazione degli immobili di cui alla prima parte del presente comma;
l’alloggio non è considerato sfitto se entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori, dall’apertura della successione, dall’acquisto o dalla fine locazione viene occupato dal proprietario o da altro soggetto, mediante trasferimento della residenza presso l’immobile oppure viene nuovamente locato.
Detrazione per abitazione principale: - Euro 125,00 sull’imposta dovuta dal soggetto passivo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con residenza anagrafica;
- Euro 258,00 a favore di contribuenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell’anno precedente solo redditi di pensione, anche estera, per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze. Per usufruire di detta agevolazione, i soggetti beneficiari sono tenuti a darne comunicazione all’Amministrazione Comunale, allegando copia dei documenti comprovanti i redditi percepiti dagli Istituti di Previdenza.
- Euro 258,00 per gli immobili posseduti come abitazione principale con residenza anagrafica dei seguenti soggetti passivi:
- disabili con invalidità pari al 100%;
- soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia convivente una persona disabile con invalidità pari al 100%, intendendo come nucleo quello risultante dalle certificazioni anagrafiche, delle quali risulta la residenza nella medesima unità abitativa.
I contribuenti dovranno presentare apposita dichiarazione completa della documentazione comprovante la situazione sanitaria (verbale della Commissione Medica per invalidità civile).
- Euro 258,00 le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
N.B. L’Amministrazione Comunale ritiene di considerare abitazione principale ai fini dell’aliquota e della detrazione anche: - le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale in entrambi i casi, fino al 2° grado di parentela, adibite a loro abitazione principale con residenza anagrafica;
- si considerano parti integranti dell’abitazione principale, e quindi soggette alle stesse aliquote e detrazioni, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, nel numero massimo di due unità immobiliari per ciascuna abitazione.Non si considerano pertinenze gli immobili censiti in cat. C/6, C/2 e C/7 di superficie superiore a mq. 100, per i quali l’utente dovrà eventualmente fornire prova di pertinenzialità ai sensi dell’art. 817 del codice civile.
VERSAMENTI:
L’I.C.I. dovuta complessivamente per l’anno in corso va versata in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
I predetti soggetti possono, tuttavia, provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
N.B. Si considera regolarmente eseguito il versamento effettuato da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che vengano obbligatoriamente indicati i nominativi degli altri soggetti passivi.
L'IMPOSTA VA VERSATA UTILIZZANDO BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATI A:
"ABACO S.p.a. - I.C.I. Vazzola" N° 52408440
Si invitano i contribuenti a NON UTILIZZARE bollettini riportanti numeri ed intestazioni diversi da quelli sopra indicati.
OPPURE UTILIZZANDO I MODELLI F24 IN QUALSIASI BANCA E/O POSTA SENZA ADDEBITO DI SPESE UTILIZZANDO I SEGUENTI CODICI:
cod. Ente: L700
cod. tributo:
3901 abitazione principale
3902 terreni agricoli
3903 aree fabbricabili
3904 altri fabbricati per ulteriori codici relativi a sanzioni o interessi nel caso di ravvedimento consultare il sito del ministero delle finanze.