ŠĻą”±į>ž’  ¦Øž’’’š›œžŸ ”¢£¤„’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„ĮYæćbjbjóWóWˆģ ‘=‘=uß’’’’’’]*******$NNNNPžTņ NŹź“Ā Ą‚(˜(˜(˜(˜(¾ V64Š:nćpćpćpćA±ćp!ēp‘ź$~ģōrī°µź*¦<˜(˜(¦<¦<µźj›**˜(˜(Ā j›j›j›¦<J/*˜(*˜(nćNN****¦<nćj›j›ś©žrą˜**Rć˜(öĢūu·MĘNNškz/ ćHVarianti PRG – 2-3-4 -5 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE TITOLO I NORME GENERALI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CAPO 1 - LA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO ART. 1 - DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE - Il P.R.G. suddivide il territorio comunale in singole zone, ai sensi dell'art. 7 - Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche e dell'art. 24 L.R. 27/06/1985 n. 61 e successive modifiche. - Le presenti norme assieme alle planimetrie di progetto del P.R.G. costituiscono gli strumenti che attuano sul territorio comunale i lineamenti e gli orientamenti programmatici del Piano Regolatore Generale ed all'interno di tale contesto forniscono indicazioni e prescrizioni relativamente alla disciplina degli interventi pubblici e privati tendenti allo sviluppo edilizio e, pił in generale, alla trasformazione d'uso del territorio. ART. 2 - CONTENUTO DEL P.R.G. - Il Piano Regolatore Generale estende la sua disciplina all'intero territorio comunale sviluppando automaticamente le direttive a livello regionale ed elaborando, in modo autonomo, i contenuti relativi al proprio livello come previsto all'art. 9 della L.R.61/85. ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL P.R.G. - Il Piano Regolatore Generale č formato dai seguenti elaborati di progetto: - Tav. n 13.1 - P.R.G. Intero Territorio Comunale scala 1:5000 - Tav. n 13.3a - P.R.G. Zone significative: Vazzola scala 1:2000 - Tav. n 13.3b - P.R.G. Zone significative: Tezze, Borgo Zanetti, E4/1 scala 1:2000 - Tav. n 13.3c - P.R.G. Zone significative: Visną scala 1:2000 - Tav. n 13.3d - P.R.G. Zone significative: Borgo Bellussi scala 1:2000 - Tav. n 13.3e - P.R.G. Zone significative: Zona E4/2 scala 1:2000 - Tav. n 13.3f - P.R.G. Zone significative: Zona E4/3 scala 1:2000 - Relazione illustrativa di progetto - Norme tecniche di attuazione Regolamento edilizio. ART. 4 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE - In base al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 ed alla L.R. 27 giugno 1985 n. 61, il territorio comunale viene suddiviso in zone territoriali omogenee, ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densitą edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e del calcolo degli standard urbanistici minimi. Zona omogenea A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani di interesse storico artistico e di particolare pregio ambientale, nonché dalle aree circostanti che, per tali caratteristiche, ne sono parte integrante; Zona omogenea B: comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, che non presentino interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale; Zona omogenea Cl: comprende le parti del territorio destinate allo sviluppo dell'abitato in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non deve essere inferiore al 7,5% della superficie fondiaria della zona e la densitą territoriale non deve essere inferiore a 0,50 mc/mq.; Zona omogenea C2: comprende le parti del territorio inedificate destinate allo sviluppo dell'abitato; Zona omogenea D: comprende le parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi (industriali, artigianali, commerciali ed assimilate). In tali zone vanno comprese anche le parti del territorio gią destinate totalmente o parzialmente ad insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilate; Zona omogenea E: comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli, in cui si applica la L.R. 5 marzo 1985 n. 24; Zona omogenea F: comprende le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. ART. 5 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN RELAZIONE ALLA DESTINAZIONE FUNZIONALE Sono suddivise in: 1) Zone residenziali: - zone di interesse storico ed ambientale A - zone residenziali di completamento B - zone residenziali di completamento C1 - zone residenziali di espansione C2 - edifici di valore storico-artistico ed ambientale - lotti inedificati 2) Zone per insediamenti produttivi: - zone agricole El - zone agricole E2 - zone agricole E3 - zone agricole E4 - zone agricole E5 di rispetto ambientale (zone di risorgiva) - zone Dl - industria, artigianato di produzione, artigianato di servizio - zone D2 - commercio, direzionalitą, artigianato prevalentemente di servizio, attivitą ricettive e alberghiere - zona D4 - agroindustria - attivitą industriali, artigianali e commerciali esistenti in zona impropria. 3) Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale: - aree per l'istruzione, asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo - aree per attrezzature di interesse comune - aree per spazi pubblici attrezzati a parco gioco e sport - aree per parcheggi. 4) Zone a vincolo speciale: - zone di rispetto stradale - zone di rispetto cimiteriale - zone di rispetto fluviale - zone di rispetto paesaggistico - zone di verde privato. CAPO 2 - MEZZI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE ART. 6 - MODALITĄ DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. - L'attuazione del P.R.G. avviene mediante strumenti urbanistici attuativi e/o interventi edilizi diretti. - Sono Piani Attuativi: I piani di iniziativa pubblica: a) Piano Particolareggiato (P.P.); b) Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.); c) Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.); d) Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P.R.i.pu.); I piani di iniziativa privata: a) Piano di Lottizzazione (P.di L.); b) Piano di Recupero di iniziativa privata (P.R.i.pr.); - L'adozione di uno strumento urbanistico attuativo č obbligatoria quando, per l'edificazione, sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria sia nelle zone residenziali che in quelle produttive. Pertanto esso č obbligatorio nelle zone residenziali di nuova formazione e nelle zone produttive di nuova formazione, nonché nelle aree a tale scopo individuate nelle tavole planimetriche del P.R.G. e normate dagli articoli seguenti. - Il P.R.G. č altresģ attuato attraverso il rilascio di concessioni edificatorie singole (intervento diretto). - All'interno delle singole zone omogenee del P.R.G., il Comune potrą, con delibera consiliare, sentito il parere della C.C.E.: 1) fissare il perimetro di singole aree di intervento unitario, a cui dovrą corrispondere uno strumento attuativo unico; 2) fissare il perimetro di comparti edificatori, all'interno dei quali, fatta salva la cubatura massima complessiva consentita dal dimensionamento del P.R.G., sarą possibile riorganizzare la stessa in modo urbanisticamente corretto, anche con la possibilitą di trasporre il volume edificabile esistente e di progetto tra i lotti di proprietą. - Rispetto al P.R.G., gli strumenti urbanistici attuativi potranno prevedere le variazioni di perimetro e le trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture ed attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capienza massima consentita. - I piani attuativi relativi ad aree contermini ai Centri Storici dovranno essere improntati al rispetto delle caratteristiche architettoniche e compositive dei centri stessi, onde assicurare la continuitą delle cortine edificatorie e l'omogeneitą della composizione spaziale complessiva, perseguendo, inoltre, il recupero delle aree per attrezzature di servizio eventualmente carenti nei centri stessi. ART. 7 - PIANO PARTICOLAREGGIATO - I Piani Particolareggiati sono attuati con le modalitą e procedure della L.R. 61/1985. - I Piani Particolareggiati sono redatti a cura del Comune e definiscono, nell'ambito delle previsioni del P.R.G., l'assetto di qualsiasi porzione del territorio comunale. ART. 8 - PIANO DI RECUPERO - Tali Piani possono essere imposti in zone in cui esistono condizioni di notevole degrado, imputabili sia allo stato del tessuto urbanistico, sia a quello degli edifici, anche quando questi non presentino caratteristiche culturali, storiche ed ambientali significative; esse sono individuate con apposita simbologia nelle planimetrie di P.R.G. - II Piano di Recupero si attua con le modalitą e procedure della Legge Regionale 61/1985. ART. 9 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE - I Piani di Lottizzazione sono necessari in quelle parti del territorio destinate ad insediamenti residenziali o produttivi non urbanizzate o scarsamente urbanizzate, che richiedono la predisposizione delle opere di urbanizzazione. - Il Piano di Lottizzazione č di iniziativa privata quando i soggetti interessati lo redigono e lo presentano al Comune di propria iniziativa; diviene un Piano di Lottizzazione di Ufficio quando č redatto dal Comune in seguito a mancato accordo tra i soggetti interessati. - II Piano di Lottizzazione si attua con le modalitą e procedure della L.R. 61/1985. ART. 10 - PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PIANO DI ZONA) - Il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare va redatto ai sensi della L.N. 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni. - Il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare si attua con le modalitą e procedure della L.R. 61/1985. ART. 11 - PIANI ATTUATIVI VIGENTI - I Piani Urbanistici Attuativi vigenti si attuano con le modalitą previste dallo strumento approvato. - In caso di decadenza o revoca valgono le norme di zona previste dal P.R.G. - In caso di variante che non incida su perimetro, dimensionamento e criteri informatori del Piano Attuativo non č fatto obbligo di adeguarsi alle norme di zona dettate dal P.R.G. ART. 12 - CONTENUTO DEI PIANI ATTUATIVI (P.P. - P.Z. - P.R. - P.di L.) - Gli elaborati riguardanti i Piani Attuativi sono indicati dalla L.R. 61/85; in particolare sono formati da: 1) una cartografia in scala opportuna riproducente lo stato di fatto ed il perimetro dell'area di intervento da cui risultino, fra l'altro: a) il rilievo del verde esistente con l'indicazione delle essenze arboree; b) le costruzioni ed i manufatti di qualunque genere esistenti; c) documentazione storica e storiografica qualora nell'area di intervento siano compresi edifici di valore storico; d) il tracciato delle reti tecnologiche con le relative servitł; e) la viabilitą con la relativa toponomastica; f) le aree vincolate ai sensi della L.N. 1 giugno 1939 n. 1089 e L.N. 29 giugno 1939 n. 1497 e quelle che abbiano valore di bene ambientale ed architettonico, anche se non vincolate; g) gli altri eventuali vincoli. 2) un'esauriente documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi coni visuali; 3) una cartografia di progetto in scala opportuna riproducente il perimetro dell'intervento e contenente inoltre: a) le indicazioni del Piano Urbanistico Generale vigente, relativamente alle singole aree interessate al progetto; b) la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con indicazione dei principali dati altimetrici; c) la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento, comprese le piazzole occorrenti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani; d) le aree da destinare a sedi di centri civici, di edifici per il culto, di uffici e servizi pubblici, a spazi di uso pubblico come piazza, mercati, parchi, nonché le aree di sosta per i veicoli; e) l'eventuale delimitazione degli ambiti territoriali dei comparti all'interno delle zone residenziali; f) le zone e gli edifici da destinare a demolizione, a restauro o a svolgimento di attivitą pubbliche o di interesse pubblico; g) il progetto planivolumetrico delle masse e gli allineamenti delle stesse lungo gli spazi pubblici e le zone destinate alla ristrutturazione; h) le eventuali destinazioni d'uso prescritte o ammesse per gli edifici; 4) un elenco catastale delle proprietą da espropriare o da vincolare e relativo estratto di mappa; 5) le norme di attuazione del Piano, con particolare riguardo a: a) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate; le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti con le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti, i relativi allineamenti, le altezze massime ammesse; 6) una relazione illustrativa contenente, fra l'altro, la previsione di massima delle spese occorrenti, dei mezzi per farvi fronte e dei termini previsti per l'attuazione del Piano. - Nel caso di Piano di Recupero di iniziativa privata e Piano di Lottizzazione oltre ai precedenti elaborati cartografici, devono essere compresi l'elenco catastale delle proprietą e la convenzione tra il Comune ed i privati interessati. ART. 13 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI DEGRADO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - Le tavole del P.R.G. individuano le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. - Č facoltą del Consiglio Comunale variare gli ambiti di tali zone. La delibera consigliare relativa non costituisce variante alle indicazioni del P.R.G. e diverrą esecutiva ai sensi della Legge 10/02/1953 n. 62. Tali zone coincidono con le zone nelle quali č sempre possibile intervenire con la redazione di un Piano di Recupero. ART. 14 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO - Nelle zone od aree, per le quali non esistano o non siano previsti piani attuativi dalle previsioni di Piano Regolatore Generale, le stesse potranno essere attuate per intervento diretto, sempre nell'osservanza delle prescrizioni e dei vincoli fissati dal Piano Regolatore Generale e dalle presenti N.T.A. previo pagamento di tutti i contributi di cui alla Legge 28 gennaio 1977 n. 10. - Il P.R.G. definisce per le singole Z.T.O. le unitą minime di intervento (UMI) all'interno delle quali il rilascio della concessione edilizia č subordinato alla stesura di un progetto interessante l'intero ambito dell'unitą minima d'intervento (secondo le modalitą di cui al successivo art. 21). CAPO 3 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ART. 15 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI SULL'ESISTENTE EDIFICATO - Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono cosģ definiti: 1) interventi di manutenzione ordinaria: comprendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In quanto imposte dal normale uso dell'immobile e necessarie per mantenerlo in buono stato e migliorarlo qualitativamente, le opere di manutenzione ordinaria sono tali se non mutano le caratteristiche originarie dell'immobile, non ne alterano la struttura e non ne modificano la disposizione dei locali, ma si limitano a ripristinare o sostituirne gli elementi danneggiati, usurati od inadeguati alle esigenze del suo normale uso. Si ritengono opere di manutenzione ordinaria tutte le opere di riparazione che dipendono da vetustą, da caso fortuito (fulmine, allagamento, grandinate, ecc.) o da deterioramento prodotto dall'uso e perciņ per gli edifici residenziali esemplificativamente e non esaustivamente: - l'apertura o la chiusura di porte interne; - la riparazione ed il rifacimento di tinteggiature ed intonaci interni; - la riparazione e la sostituzione di pavimenti e rivestimenti interni o di soffitti non portanti; - la manutenzione delle coperture (piccola orditura dei tetti a falda e l'impermeabilizzazione dei tetti piani); - la riparazione delle gronde e dei pluviali; - la manutenzione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi; - l'esecuzione di rappezzi ed ancoraggi delle parti pericolanti delle facciate; - la ritinteggiatura senza variazione cromatiche e ripulitura delle facciate; - la manutenzione, riparazione e sostituzione degli impianti tecnologici. Per gli edifici industriali ed artigianali sono inoltre opere di manutenzione ordinaria quelle intese ad assicurare la funzionalitą degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico sempre che tali interventi, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento: - non siano tali da modificarne le caratteristiche complessive; - siano interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture portanti e sul suo aspetto estetico; - non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche; - non comportino aumenti di superficie lorda di piano o di superficie coperta; - non creino nuovi problemi di traffico sul territorio; - non richiedono nuove opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione; - non abbiano conseguenze di natura igienica od effetti inquinanti; - non contrastino comunque, con norme specifiche in materia di altezze, distacchi, rapporto di copertura, indice di sfruttamento, ecc. 2) interventi di manutenzione straordinaria: comprendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturale degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unitą immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Tali interventi non debbono dunque alterare il taglio e la composizione delle unitą edilizie, né incidere sulle loro caratteristiche utilizzative, sul loro aspetto esterno, sull'ambiente circostante. Sono quindi, esemplificativamente e non esaustivamente, opere di manutenzione straordinaria: - il rinnovamento o sostituzione di qualche elemento strutturale dell'edificio (pilastro, architrave, porzioni di solette, mensole, balconi, tratti di muri, ecc.); - il rifacimento della coperture; - la sostituzione di infissi esterni; - il rifacimento di intonaci esterni; - una diversa tinteggiatura o partitura dei prospetti o l'adozione di materiali diversi; - la modifica dei servizi igienici; - nonché tutti gli interventi sulle apparecchiature sui sistemi e sugli impianti degli edifici industriali, non elencati tra le opere di manutenzione ordinaria. Si intendono interventi di manutenzione straordinaria anche quelli che comprendono le opere necessarie per conservare la stabilitą del fabbricato, intervenendo in modo sostanziale sulle sue strutture (fondazioni, scale, strutture portanti, coperture, elementi a sbalzo, ecc.), purché non comportino modifiche od alterazioni vistose delle strutture originarie, nel qual caso si configura la ristrutturazione. 3) interventi di restauro e di risanamento conservativo: sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalitą mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Essi sottintendono, quindi, la conservazione dell'edificio nella sua inscindibile unitą formale strutturale. Nel caso di opere relative ad edifici o parte di edifici od ambienti, situati nel tessuto urbano od in zona rurale vincolate ai sensi delle LL.NN. 1089/1939 e 1497/1939, oppure individuati e vincolati dal P.R.G., queste debbono tendere a conservare, valorizzare od a restituire i valori storico-artistici ed i caratteri architettonici e decorativi, se del caso eliminando eventuali superfetazioni o soprastrutture ed aggiunte, degradanti o semplicemente prive di valore come dovrą risultare da un'analisi storico-critica. In ogni caso, le opere di restauro debbono rispettare l'aspetto esterno, l'impianto strutturale tipologico architettonico dell'interno e le parti decorative dell'edificio. La modifica della destinazione d'uso č consentita nel rispetto delle norme di zona, nell'ambito del restauro soltanto se quella in atto contrasta od č incompatibile: - con il carattere storico-artistico dell'edificio e/o dell'ambiente nel quale esso č inserito; - con la concezione originaria dell'organismo edilizio, e purché l'intervento di restauro miri a rimuovere tale incompatibilitą. 4) interventi di ristrutturazione edilizia: sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono anche portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, nonché l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. In particolare essi tendono: - a modificare le caratteristiche, il taglio e la composizione delle unitą edilizie e/o l'altezza netta interna dei locali; - cambiare, anche parzialmente, la tipologia dell'edificio e/o le destinazioni d'uso; - ad adeguare l'edificio a necessitą di carattere igienico-sanitario tecnologiche e funzionali. 5) interventi di ristrutturazione urbanistica: comprendono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e recuperando gli standard primari minimi previsti dalla legge. 6) interventi di conversione d'uso e di trasformazione tipologica: sono ammessi solo compatibilmente con le destinazioni di zona previste dal vigente P.R.G. Detti interventi sono soggetti a concessione edilizia soltanto nel caso in cui, per adattare l'immobile ad una nuova destinazione d'uso o per modificarne le caratteristiche tipologiche, occorra eseguire delle opere edilizie, salvo quanto altro previsto dal P.R.G. Nel caso di conversione dell'immobile ad usi produttivi vanno rispettate le disposizioni nazionali e regionali sull'inquinamento e la disciplina degli scarichi. In ogni caso questi interventi devono essere compatibili con il livello di infrastrutturazione della zona. 7) interventi di demolizione: comprendono le opere di demolizione, in via definitiva o finalizzata alla ricostruzione, di volumi edilizi o di superfici di piano esistenti, nonché le opere di sbancamento, di sgombero ed ogni altro lavoro necessario allo scopo. Tali interventi non sono ammessi per edifici vincolati dalle LL.NN. 1089/1939 e 1497/1939; oppure individuati e vincolati dal P.R.G. ART. 16 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE EDIFICATO - GRADI DI PROTEZIONE - I tipi di intervento di cui all'art. 31 della Legge 457/1978 sono stati disaggregati per l'intero territorio comunale in cinque gradi di protezione secondo i due seguenti modelli di intervento: a) un modello restaurativo: volto alla tutela ed alla valorizzazione delle emergenze del tessuto storico (gradi di protezione 1, 2, 3, 4); b) un modello innovativo: inteso alla trasformazione organica del tessuto storico attraverso interventi di correzione, restituzione di organismi ed elementi costruttivi ed eventualmente di sostituzione di intere unitą immobiliari o fabbricati divenuti estranei al contesto del centro storico (gradi 5A, 5B, 5C). - Gli interventi cosģ come di seguito definiti si applicano agli impegni edilizi ed alle relative pertinenze che si intendono identificate contestualmente al fabbricato stesso (aia, cortile, corte, rustici annessi, pozzi, portali, muro di recinzione, alberature, siepi ancorché non individuati come elementi puntuali lineari significativi). Le aree di pertinenza, cosģ come sopra individuate, dei fabbricati vincolati con gradi di protezione 1 - 2 - 3 - 4 non sono suscettibili di alcuna nuova edificazione. Sono possibili esclusivamente gli interventi di ampliamento ammissibili in relazione ai singoli gradi di protezione ovvero la nuova edificazione esclusivamente sulle aree individuate dal P.R.G. - I cinque gradi di protezione con indicazione dei caratteri dell'edificio protetto e del relativo tipo di intervento consentito sono: 16.1 - Grado di protezione "1" (uno) 16.1.1) Caratteri dell'edificio: Edifici di notevole valore storico, architettonico ed artistico monumentale, da conservare integralmente in ogni loro parte interna ed esterna. 16.1.2) Tipo di intervento - Restauro e risanamento conservativo: L'intervento deve tendere al ripristino dei valori originari, con la medesima destinazione d'uso o con una compatibile con quella originaria nel rispetto delle norme di zona. Ogni tipo di modifica deve essere eseguita solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico e ciņ per quanto concerne sia l'impostazione generale delle varie operazioni, nonché le modalitą e la metodologia d'intervento, sia l'adozione di soluzioni di dettaglio o le scelte materiche. L'intervento dovrą rispettare le seguenti prescrizioni: a) conservazione integrale dell'impianto tipologico-distributivo complessivo, con l'eliminazione di sopraelevazioni, superfetazioni e di qualsiasi elemento aggiunto, in genere, che alteri i caratteri architettonici originari; b) mantenimento, ripristino e/o restauro dei moduli costruttivi e strutturali originari (muri di spina e perimetrali, murature ed elementi portanti verticali), degli ambienti interni caratterizzati da elementi strutturali e d'impianto significativi, del sistema dei collegamenti orizzontali e/o verticali comuni: androni coperti o a cielo libero, scale a giorno, incorporate, aperte e simili. c) eliminazione dell'umiditą sviluppata sia per diffusione che per capillaritą, proveniente sia dall'alto che dal basso; d) mantenimento di archi e volte, con l'adozione di tecniche di rinforzo che non ne alterino la fisionomia complessiva; e) mantenimento dei pavimenti in pietra, in "cogolą", in accoltellato di mattoni, in terrazzo alla veneziana; il loro restauro dovrą essere eseguito usando tecniche costruttive e materiali d'epoca; mantenimento, con restauro e pulizia, delle parti decorative e funzionali eseguite in pietra, comprese le scale ed i camini d'epoca e delle decorazioni pittoriche a fresco; g) conservazione delle coperture a falde, inclinate, con manto di coppi e dei relativi sporti di cornice. Nel ripasso del manto di copertura devono essere reimpiegati gli elementi preesistenti e di recupero per la formazione dello strato superficiale; h) conservazione e ripristino degli spazi liberi di pertinenza (corti, broli, giardini, parchi, ecc.) secondo i disegni originari; i) mantenimento e ripristino di forature di porta e finestra appartenenti all'assetto originario; l) richiesta del preventivo assenso del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, sulle scelte materiche, formali e cromatiche relative agli elementi aggiunti, decorativi o funzionali. 16.1.3) Sono inoltre consentiti: a) il mantenimento di altezze utili e di rapporti tra superficie finestrata e superficie di pavimento inferiori a quelle minime fissate dal Regolamento Edilizio e dalle disposizioni ministeriali in materia previo parere del responsabile di settore dell'ULSS; b) la realizzazione di bagni, servizi igienici, cucinini, corridoi di lunghezza superiore a ml. 8,00 anche se ciechi, purché dotati di ventilazione forzata, previo parere del responsabile di settore dell'ULSS; c) la messa in opera di ascensori oleodinamici (privi di torretta superiore), qualora non alterino l'assetto distributivo originario; d) l'installazione di nuove reti tecnologiche, purché esse risultino totalmente incorporate nelle murature e negli orizzontamenti; condotte esterne saranno ammesse per il rispetto di normative di sicurezza o per non compromettere elementi d'interesse storico-artistico; e) l'impiego di elementi metallici e in cemento armato per il rinforzo di solai in legno; f)) la sostituzione di solai lignei deteriorati con altri solai lignei solo a fronte di imprescindibili esigenze di carattere tecnico. 16.1.4) Sono vietati: nell'eventuale rifacimento degli intonaci, gli intonaci a cemento, gli intonaci fratazzati, gli intonaci a spruzzo del tipo plastico o similari; b) le serrande avvolgibili, i serramenti in lega leggera, in ferro finestra, in profiltubo, in plastica e simili; c) le coperture in materiali diversi dai coppi in laterizio; d) l'apertura di nuovi fori di vetrina per attivitą commerciali e simili; e) le grondaie sagomate a sezione piatta, essendo consentito l'uso di grondaie a sezione semicircolare da realizzare preferibilmente in rame; f) la costruzione o il mantenimento di balconi ed elementi in sporgenza, in genere non d'epoca, e la demolizione di quelli esistenti e d'epoca; g) la costruzione di pensiline, anche in materiale leggero. 16.2 - Grado di protezione "2" (due) 16.2.1) Caratteri dell'edificio: Edifici di valore storico ed artistico e ambientale di cui interessi la conservazione unitaria degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia in quanto concorrono a determinare insieme il valore storico ambientale dell'edificio senza tuttavia investire la totalitą dell'organismo. 16.2.2) Tipo di intervento - Restauro e Risanamento conservativo. L'intervento dovrą rispettare le seguenti prescrizioni: a) la conservazione integrale dell'impianto tipologico distributivo complessivo con l'eliminazione di sopraelevazioni, superfetazioni e qualsiasi elemento aggiunto, in genere, che alteri i caratteri architettonici originari; b) conservazione, ripristino e/o restauro dell'impianto originario verticale (muri di spina e perimetrali, elementi portanti verticali e murature) e orizzontale (quest'ultimo nel caso di volte e di pregevoli solai in legno); degli ambienti interni caratterizzati da elementi strutturali e d'impianto significativi, nonché dei collegamenti originari, verticali e orizzontali, in quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio (androni coperti o a cielo libero, scale a giorno, incorporate, aperte e simili). Le porzioni originali dovranno essere sempre distinte da quelle di pił recente o attuale intervento a mezzo di opportune marcature quali: lesenature, scanalature, sfalsamenti di livello o simili; c) l'eliminazione dell'umiditą sviluppata sia per diffusione che per capillaritą, proveniente sia dall'alto che dal basso; d) il mantenimento di archi e volte, con l'adozione di tecniche di rinforzo che non ne alterino la fisionomia complessiva; e) il mantenimento dei pavimenti in pietra, in "cogolą", in accoltellato di mattoni, in terrazzo alla veneziana; il loro restauro dovrą essere eseguito usando tecniche costruttive e materiali d'epoca; f) il mantenimento, con restauro e pulizia delle parti decorative e funzionali eseguite in pietra, comprese le scale ed i camini d'epoca e delle decorazioni pittoriche a fresco; g) la conservazione delle coperture a falde inclinate, con manto di coppi e dei relativi sporti di cornice. Nel ripasso del manto di copertura devono essere reimpiegati gli elementi preesistenti e di recupero per la formazione dello strato superficiale; h) conservazione e ripristino di tutti gli elementi architettonici isolati quali: fontane, pozzi, esedre, muri, edicole, lapidi, capitelli, nonché degli spazi scoperti pavimentati e/o sistemati ad orto, brolo, giardino, parco; i) il mantenimento e il ripristino di forature di porta e finestra appartenenti all'assetto originario; l) la richiesta del preventivo assenso del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, sulle scelte materiche, formali e cromatiche relative agli elementi aggiunti decorativi o funzionali. 16.2.3) Sono inoltre consentiti: a) il mantenimento di altezze utili e di rapporti tra superficie finestrata e superficie di pavimento inferiori a quelle minime fissate dal Regolamento Edilizio e dalle disposizioni ministeriali in materia, previo parere del responsabile del settore dell'ULSS; b) la realizzazione di bagni, servizi igienici, cucinini, corridoi di lunghezza superiore a m. 8,00 anche se ciechi, purché dotati di ventilazione forzata, previo parere del responsabile del settore dell'ULSS; c) la messa in opera di ascensori oleodinamici (privi di torretta superiore), qualora non alterino l'assetto distributivo originario; l'installazione di nuove reti tecnologiche, purché esse risultino totalmente incorporate nelle murature e negli orizzontamenti; condotte esterne saranno ammesse per il rispetto di normative di sicurezza o per non compromettere elementi d'interesse storico-artistico; l'apertura di nuovi fori su facciate interne, nel rispetto assoluto degli elementi originali e senza introduzione di elementi in stile; f) l'impiego di elementi metallici e in cemento armato per il rinforzo di solai in legno; g) la sostituzione di solai lignei deteriorati con altri solai lignei solo a fronte di imprescindibili esigenze di carattere tecnico; 16.2.4) Sono vietati: a) nell'eventuale rifacimento degli intonaci, gli intonaci a cemento, gli intonaci fratazzati, gli intonaci a spruzzo del tipo plastico o similari; b) le serrande avvolgibili, i serramenti in lega leggera, in ferro finestra, in profiltubo, in plastica e simili; c) le coperture in materiali diversi dai coppi in laterizio; d) l'apertura di nuovi fori di vetrina per attivitą commerciali e simili; e) le grondaie sagomate a sezione piatta, essendo consentito l'uso di grondaie a sezione semicircolare da realizzare preferibilmente in rame; f) la costruzione o il mantenimento di balconi ed elementi in sporgenza in genere non d'epoca, e la demolizione di quelli esistenti e d'epoca; g) la costruzione di pensiline, anche in materiale leggero. 16.3 - Grado di protezione "3" (tre) 16.3.1) Caratteri dell'edificio: Edifici che rivestono un valore storico artistico in particolare per il loro rapporto con il contesto ambientale esistente, dei quali č prevista: 3A - la conservazione di tutti gli elementi strutturali esterni appartenenti all'impianto d'epoca e di quelli interni qualora rivestano valore architettonico. Per essi si dovranno rispettare integralmente le disposizioni specifiche che seguono; 3B - la conservazione di una parte degli elementi strutturali esterni ed interni appartenenti all'impianto d'epoca. Essi sono assoggettati a conservazione integrale di quelle porzioni strutturali esterne ed interne che possono essere individuate, come appartenenti all'impianto originario pur avendo l'edificio subito modificazioni anche profonde sia interne che esterne. Tali porzioni dovranno essere mantenute, restaurate o ripristinate con assoluto rispetto dell'integritą degli elementi originali e senza introduzione di elementi falsi o deturpanti. 16.3.2) Tipo di intervento - Ristrutturazione edilizia "leggera": Č prescritto il restauro di tutti gli elementi esterni ed interni morfologicamente rilevanti. Tali interventi richiedono un insieme sistematico di opere che possono produrre un organismo edilizio in parte diverso dal preesistente, ma senza variazione di volume e/o di superficie lorda. Č pertanto consentita la ricomposizione dell'organismo costruttivo anche attraverso parziali demolizioni, ma nel rispetto della sagoma volumetrica preesistente. La nuova organizzazione ed utilizzazione degli spazi interni sono subordinate al rispetto degli elementi interni ed esterni soggetti alla conservazione. L'intervento dovrą rispettare le seguenti prescrizioni: a) eliminazione di sopraelevazioni, superfetazioni e di qualsiasi elemento aggiunto, in genere, che alteri i caratteri architettonici originari, limitatamente a quelle porzioni dell'edificio, o degli edifici, per le quali č riconoscibile l'appartenenza agli andamenti originari; b) mantenimento, ripristino e/o restauro dei moduli costruttivi e strutturali originari (muri di spina e perimetrali, murature ed elementi portanti verticali) e del sistema dei collegamenti orizzontali e/o verticali significativi (androni e scale). Il mantenimento va limitato alla porzione d'epoca mentre la porzione di completamento dovrą essere realizzata con impiego di materiali coerenti ma non in stile. Le porzioni originali dovranno essere sempre distinte da quelle di pił recente o attuale intervento a mezzo di opportune marcature quali: lesenature, scanalature, sfalsamenti di livello o simili; c) eliminazione dell'umiditą sviluppata sia per diffusione che per capillaritą, proveniente sia dall'alto che dal basso; d) il mantenimento o, se necessario, la ricostruzione di archi e volte, con l'adozione di tecniche che non ne alterino la fisionomia complessiva; e) il mantenimento dei pavimenti in pietra, in "cogolą", in accoltellato di mattoni, in terrazzo alla veneziana; il loro restauro dovrą essere eseguito usando tecniche costruttive e materiali d'epoca; f) il mantenimento, con restauro e pulizia, delle parti decorative e funzionali eseguite in pietra, comprese le scale ed i camini d'epoca e delle decorazioni pittoriche a fresco; g) la conservazione delle coperture a falde inclinate, con manto di coppi e dei relativi sporti di cornice. Nel ripasso del manto di copertura devono essere reimpiegati gli elementi preesistenti e di recupero per la formazione dello strato superficiale; il mantenimento e il ripristino di forature di porta e finestra appartenenti all'assetto originario; i) la richiesta del preventivo assenso del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, sulle scelte materiche, formali e cromatiche relative agli elementi aggiunti, decorativi o funzionali. 16.3.3) Sono inoltre consentiti: a) il mantenimento di altezze utili e di rapporti tra superficie finestrata e superficie di pavimento inferiori a quelle minime fissate dal Regolamento Edilizio e dalle disposizioni ministeriali in materia, previo parere del responsabile di settore dell'ULSS; b) la realizzazione di bagni, servizi igienici, cucinini, corridoi di lunghezza superiore a mt. 8,00 anche se ciechi, purché dotati di ventilazione forzata, previo parere del responsabile di settore dell'ULSS; c) la messa in opera di ascensori oleodinamici (privi di torretta superiore); d) l'installazione di nuove reti tecnologiche, purché esse risultino totalmente incorporate nelle murature e negli orizzontamenti; condotte esterne saranno ammesse per il rispetto di normative di sicurezza o per non compromettere elementi d'interesse storico-artistico; e) l'apertura di nuovi fori su facciate secondarie dell'edificio, nel rispetto assoluto degli elementi originali e senza introduzione di elementi in stile; f) l'impiego di elementi metallici e in cemento armato per il rinforzo di solai in legno; g) la sostituzione di solai lignei deteriorati con altri materiali, anche con modeste traslazioni di quota di imposta che lascino tuttavia invariati i rapporti prospettici. 16.3.4) Sono vietati: a) nell'eventuale rifacimento degli intonaci, gli intonaci a cemento, gli intonaci fratazzati, gli intonaci a spruzzo del tipo plastico o similari; b) le serrande avvolgibili, i serramenti in lega leggera, in ferro, finestra in profiltubo, in plastica e simili; c) le coperture in materiali diversi dai coppi in laterizio; d) le grondaie sagomate a sezione piatta, essendo consentito l'uso di grondaie a sezione semicircolare da realizzare preferibilmente in rame; e) la costruzione o il mantenimento di balconi ed elementi in sporgenza in genere non d'epoca, e la demolizione di quelli esistenti e d'epoca; la costruzione di pensiline, anche in materiale leggero. 16.4 - Grado di protezione "4" (quattro) 16.4.1) Caratteri dell'edificio: Edifici del tipo indicato 16.3.1 precedente e di cui si prevede la conservazione di tutti o parte degli elementi esterni. 16.4.2) Tipo di intervento - Ristrutturazione edilizia "pesante": Č prescritto il restauro delle strutture morfologicamente rilevanti (portici, dimensioni, posizione e ritmo delle aperture, caratteri architettonici e decorativi di valore); č consentito l'inserimento di nuovi organismi costruttivi. Tali interventi richiedono un insieme sistematico di opere che possono produrre un organismo edilizio in parte diverso dal preesistente. Sono consentiti aumenti volumetrici per un massimo di 150 mc. nelle zone A - B e C1 mentre per le zone agricole nel rispetto della normativa della zona in cui ricadono, quale adeguamento igienico-sanitario. L'intervento dovrą rispettare le seguenti prescrizioni: a) eliminazione di sopraelevazioni, superfetazioni e di qualsiasi elemento aggiunto, in genere, che alteri i caratteri architettonici originari, limitatamente a quelle porzioni dell'edificio, o degli edifici, per le quali č riconoscibile l'appartenenza agli andamenti originari; b) mantenimento, ripristino e/o restauro dei moduli costruttivi e strutturali originari (muri di spina e perimetrali, murature ed elementi portanti verticali). Il mantenimento va limitato alla porzione d'epoca mentre la porzione di completamento dovrą essere realizzata con impiego di materiali coerenti ma non in stile. Le porzioni originali dovranno essere sempre distinte da quelle di pił recente o attuale intervento a mezzo di opportune marcature quali: lesenature, scanalature, sfalsamenti di livello o simili; c) eliminazione dell'umiditą sviluppata sia per diffusione che per capillaritą, proveniente sia dall'alto che dal basso; d) mantenimento o, se necessario, la ricostruzione di archi e volte, con l'adozione di tecniche che non ne alterino la fisionomia complessiva; e) mantenimento dei pavimenti in pietra, in "cogolą", in accoltellato di mattoni, in terrazzo alla veneziana; il loro restauro dovrą essere eseguito usando tecniche costruttive e materiali d'epoca; f) mantenimento, con restauro e pulizia, delle parti decorative e funzionali eseguite in pietra, comprese le scale ed i camini d'epoca e delle decorazioni a fresco; g) la conservazione delle coperture a falde inclinate, con manto di coppi e dei relativi sporti di cornice. Nel ripasso del manto di copertura devono essere reimpiegati gli elementi preesistenti e di recupero per la formazione dello strato superficiale; h) il mantenimento e il ripristino di forature di porta e finestra appartenenti all'assetto originario; i) la richiesta del preventivo assenso del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, sulle scelte materiche, formali e cromatiche relative agli elementi aggiunti, decorativi o funzionali. 16.4.3) Sono inoltre consentiti: a) il mantenimento di altezze utili e di rapporti tra superficie finestrata e superficie di pavimento inferiori a quelle minime fissate dal Regolamento Edilizio e dalle disposizioni ministeriali in materia, previo parere del responsabile di settore dell'ULSS; b) la realizzazione di bagni, servizi igienici, cucinini, corridoi di lunghezza superiore a mt. 8,00 anche se ciechi, purché dotati di ventilazione forzata, previo parere del responsabile di settore dell'ULSS; c) la messa in opera di ascensori oleodinamici (privi di torretta superiore); d) l'installazione di nuove reti tecnologiche, purché esse risultino totalmente incorporate nelle murature e negli orizzontamenti; condotte esterne saranno ammesse per il rispetto di normative di sicurezza o per non compromettere elementi d'interesse storico-artistico; e) l'apertura di nuovi fori nel rispetto degli elementi originali e senza introduzione di elementi in stile; f) l'impiego di elementi metallici e in cemento armato per il rinforzo di solai in legno; g) la sostituzione di solai lignei deteriorati con altri materiali, anche con modeste traslazioni di quota di imposta, che lascino tuttavia invariati i rapporti prospettici. 16.4.4) Sono vietati: a) nell'eventuale rifacimento degli intonaci, gli intonaci a cemento, gli intonaci fratazzati, gli intonaci a spruzzo del tipo plastico o similari; b) le serrande avvolgibili, i serramenti in lega leggera, in ferro, finestra in profiltubo, in plastica e simili; c) le coperture in materiali diversi dai coppi in laterizio; d) le grondaie sagomate a sezione piatta, essendo consentito l'uso di grondaie a sezione semicircolare da realizzare preferibilmente in rame; e) la costruzione o il mantenimento di balconi ed elementi in sporgenza in genere non d'epoca, e la demolizione di quelli esistenti e d'epoca; f) la costruzione di pensiline, anche in materiale leggero. 16.5 - Grado di protezione "5A" (cinque A) 16.5.1) Caratteri dell'edificio: Edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale, ma definiti "turbativi" dell'ambiente urbano, anche se in buone condizioni fisiche. La demolizione č necessaria per il recupero delle relative aree o per motivi di ordine storico-ambientale o igienico-sanitario. 16.5.2) Tipo di intervento - Demolizione senza ricostruzione: Il volume demolito non č recuperabile, la demolizione č in ogni caso condizione inderogabile per il rilascio di concessioni edilizie relative all'area di pertinenza. 16.6 - Grado di protezione "5B" (cinque B) 16.6.1) Caratteri dell'edificio: Edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale, che non costituiscono motivo di disagio urbano, oppure edifici in condizioni di degrado o di dissesto statico tali da non motivarne il recupero. 16.6.2) Tipo di intervento - Demolizione con ricostruzione: Il volume demolito č sempre recuperabile e ricostruibile qualora l'intervento di ricostruzione avvenga all'interno delle sagome limite indicate nelle planimetrie di progetto del P.R.G. in scala 1:2000; in ogni caso č consentito un aumento di volume fino a 150 mc. per adeguamento igienico-sanitario nelle zone A - B e C1 mentre per le zone agricole nel rispetto della normativa della zona in cui ricadono. Qualora non siano indicate tali sagome limite la demolizione e ricostruzione deve avvenire su sedime. L'altezza massima dovrą uniformarsi armonicamente alle altezze degli edifici adiacenti, o prossimi, appartenenti all'architettura minore e partecipi della formazione dell'ambiente. L'area coperta dall'intervento di sostituzione, potrą subire un aumento massimo del 10% rispetto alla preesistenza, ove la riduzione d'altezza implichi una compensazione volumetrica; tale differenza di volume, evidentemente, puņ risultare non totalmente compensata dall'aumento volumetrico relativo all'aumento di superficie. Ove possibile, sarą sempre da perseguire la riduzione dell'area coperta a favore della formazione di zone verdi o di aree di parcheggio. Ove l'intervento di sostituzione riguardi edifici situati all'interno delle cortine edificate, dovranno sempre essere favorite le soluzioni dalle quali possono derivare miglioramenti per le aree e i collegamenti interni, cosģ da incentivare la riqualificazione delle porzioni costituenti l'intradosso delle varie aggregazioni edilizie. Gli interventi di sostituzione, in quanto consentiti, dovranno essere informati a soluzioni architettoniche atte a favorire la formazione di condizioni di continuitą ambientale, rispetto al contesto dell'architettura minore al cui interno l'intervento si colloca. Sono altresģ vietate le soluzioni "in stile" intendendo come tali quelle tendenti al falso antico e alla imitazione in genere anche di elementi isolati. Le scelte dei materiali dovranno essere finalizzate nel verso della continuitą costruttiva, materica e cromatica rispetto alle note prevalenti proprie dell'architettura minore. 16.7 - Grado di protezione "5C" (cinque C) 16.7.1) Caratteri dell'edificio: Edifici o parti di edificio che per la loro recente costruzione e/o consistenza volumetrica non sono proponibili alla demolizione e non hanno nessun carattere intrinseco ed ambientale. 16.7.2) Tipo di intervento - Ristrutturazione globale: 1) per il caso in cui il contrasto sia determinato da coloriture deturpanti, da opere di finiture, di completamento, accessorie, decorative e simili, sarą agevolato l'intervento volto a ricondurre lo stato di fatto a situazioni di equilibrio e di armonico rapporto con l'ambiente ciņ attraverso il ridisegno delle facciate, la sostituzione dei materiali estranei alla tradizione locale, il rifacimento della copertura, l'eliminazione di superfetazioni, ecc.; 2) per il caso in cui il contrasto sia determinato da ragioni di impianto tipologico, da impostazione spaziale o architettonica di fondo, cosģ come dallo stato di conservazione o da motivi di decoro urbano, sarą favorito l'intervento di sostituzione informato ai seguenti principi di orientamento: a) č consentito il recupero della consistenza volumetrica propria della preesistenza oggetto dell'intervento di sostituzione, sempre che la altezza sia mantenuta entro il limite rappresentato dall'altezza massima degli edifici assoggettati ai Gradi di protezione 2 e 3, situati in posizione pił prossima rispetto all'intervento che si considera. L'area coperta dell'intervento di sostituzione potrą subire un aumento massimo del 10% rispetto alla preesistenza ove la riduzione d'altezza implichi la compensazione volumetrica che evidentemente puņ anche non risultare totale; č altresģ consentito l'aumento del volume esistente fino ad un massimo di mc. 150, nelle zone A - B e C1 mentre per le zone agricole nel rispetto della normativa della zona in cui ricadono, quale adeguamento igienico-sanitario; b) dove possibile sarą sempre da perseguire la riduzione dell'area coperta a favore della formazione di zone verdi o di aree di parcheggio; c) ove l'intervento di sostituzione riguardi edifici situati all'interno delle cortine edificate dovranno sempre essere favorite le soluzioni dalle quali possano derivare miglioramenti per le aree e i collegamenti interni, cosģ da incentivare la riqualificazione delle porzioni costituenti l'intradosso delle varie aggregazioni edilizie; d) gli interventi di sostituzione, in quanto consentiti, dovranno essere informati a soluzioni architettoniche appropriate, cosģ da non risultare "in stile" ma da riuscire, per altro, armonicamente inserite nel contesto dell'ambiente edificato senza rinuncia ai caratteri della testimonianza del tempo presente; e) le scelte dei materiali, dovranno essere finalizzate nel verso della continuitą costruttiva, materica, cromatica, rispetto alle note prevalenti che concorrono alla definizione dei lineamenti fisionomici dell'ambiente. Per quanto riguarda le modalitą specifiche di disciplinamento degli interventi ammesse, dovranno essere seguite le disposizioni che regolano il Grado di protezione 4 con particolare riferimento ai punti 16.4.2 lettere e), g) ed i) ed alla voce 16 .4. 4. - Il grado di protezione uno č il grado superiore a tutti gli altri, il grado cinque A č inferiore a tutti. Gli interventi ammessi in relazione ai gradi di protezione superiori, escludono obbligatoriamente gli interventi relativi ai gradi di protezione inferiori. I gradi di protezione inferiori ammettono gli interventi relativi ai gradi di protezione superiori con la sola esclusione del grado 5A per il quale č obbligatoria la demolizione. - Le ricostruzioni successive a demolizioni e le nuove costruzioni dovranno avere altezze non maggiori di quelle degli edifici significativi contigui con grado di protezione 1, 2, 3, e distacchi dai fabbricati come l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e dell'art. 23 della L.R. 61/1985. - Č tuttavia consentita la costruzione in aderenza e in appoggio. - Sono ammesse modeste modifiche e ampliamenti contenuti entro i limiti volumetrici e planimetrici definiti dai rispettivi gradi di protezione. - Gli ampliamenti del sedime vengono definiti nelle planimetrie allegate alla scala 1:2000 se non stabiliti da quanto detto per i gradi 4, 5b e 5c. - Gli ampliamenti ammessi dovranno, comunque, essere architettonicamente composti con il corpo principale dell'edificio ed in armonia con la sua morfologia, e i suoi caratteri tipologici e i materiali in esso adottati. - Le sopraelevazioni, anche se ammesse, non potranno superare l'altezza degli edifici significativi contigui, le falde dei tetti dovranno conservare la pendenza e l'andamento di quelle originarie. - In relazione ai caratteri delle aree scoperte il P.R.G. individua le aree nelle quali non č ammessa alcuna edificazione e che devono essere mantenute e sistemate a verde privato, a parcheggio o a servizio. - Gli elementi puntuali e lineari, sono individuati nelle tavole di progetto con apposita simbologia nella quale č indicato il riferimento ai gradi di protezione di cui sopra. - Č prescritto in genere l'uso di materiali tradizionali (paramenti in laterizio o pietra, intonaci civili, serramenti in legno, tetti di coppi laterizi, ecc.). - Per i gradi di protezione uno e due la sostituzione di eventuali elementi architettonici irrecuperabili quali lesene, pilastri, colonne, capitelli, mensole, balconi, infissi, ecc. sarą eseguita con gli stessi materiali della tradizione locale. - Oltre al verbale di inizio lavori, comune a tutti i lavori conseguenti a concessione edilizia con intervento edilizio, si prescrive almeno un ulteriore sopralluogo del Tecnico Comunale per gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione di edifici di cui ai gradi di protezione 1, 2, 3, dopo che siano state effettuate le prime operazioni di manomissione dell'immobile esistente, al fine, sia di accertare l'eventuale presenza, sia di poter attuare la salvaguardia di elementi morfologici e di caratteri tipologici non rilevabili prima di tali manomissioni. - Modifiche di adeguamento: a) ai gradi di protezione (con esclusione dei gradi 1 e 5A); b) alle unitą minime d'intervento; c) agli ambiti dei piani attuativi; non costituiscono variante al P.R.G. e diventano esecutivi con il voto di legittimitą, ai sensi dell'art. 59 della Legge 10 febbraio 1953 n. 62, del Consiglio Comunale di cui al 2 comma, degli articoli 15, 16 e 18, della L.R. 61/85. - Capitelli, elementi puntuali e lineari significativi abbattuti per esigenze di allargamento stradale o per costruzione di reti tecnologiche debbono essere ricostruiti o meglio ricollocati nell'ambito della zona preesistente. Lo stesso dicasi per le nuove costruzioni che dovranno ispirarsi alla tipologia originaria. 16.8 - Elementi lineari significativi Le tavole di P.R.G. individuano gli elementi lineari significativi: si intendono con questa dizione quegli elementi presenti sul territorio non identificabili con sedime aventi destinazioni residenziali o produttive. Sono elementi lineari: le mura di recinzione, mura di contenimento, filari di alberature, siepi particolarmente caratterizzanti il paesaggio, ringhiere, delimitazioni varie in materiali litoidi tradizionali, ecc. 16.9.- Elementi puntuali significativi Le tavole del P.R.G. individuano gli elementi puntuali significativi: sono elementi puntuali: - i pozzi, i capitelli, gli archi, gli elementi litoidi di limitazione degli spazi aperti al pubblico, le alberature isolate particolarmente caratterizzanti il paesaggio, le fontane, le vere da pozzo, lavatoi, abbeveratoi, ecc.; - chiesette, cappelle, capitelli, immagini sacre, croci, alberi votivi, ecc.; - monumenti, statue, sculture, ecc.; - cippi marmorei, insegne, lapidi, ecc. TITOLO II OPERE DI URBANIZZAZIONE CAPO 1 - NORME GENERALI E DEFINIZIONI ART. 17 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Art. 4 L.N. 29 settembre 1964 n. 847) Si definiscono opere di urbanizzazione primaria: - le strade residenziali ed i marciapiedi; - gli spazi di sosta e parcheggio; - le fognature ed impianti di depurazione; la rete idrica; le reti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e del telefono; le reti per la posa in opera delle “fibre ottiche”; - l'illuminazione pubblica; - gli spazi di verde attrezzato; ed ogni altra opera pubblica o di uso pubblico per il collegamento e/o completamento funzionale dell’insediamento edilizio. ART. 18 - URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Art. 55 L.N. 22 ottobre 1971 n. 865) Si definiscono opere di urbanizzazione secondaria: - asili nido e scuole materne; - scuole dell'obbligo; - mercati di quartiere - delegazioni comunali; - chiese ed altri edifici per servizi religiosi; - impianti sportivi di quartiere; - centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; - aree verdi di quartiere; ed ogni altra opera pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale con l’organizzazione urbanistica complessiva. ART. 19 - POSSIBILITĄ CONCESSE DAL COMUNE - L'art. 8 della L.N. 6 agosto 1967 n. 765 obbliga i proprietari di aree interessati alla lottizzazione a: - cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria. - Relativamente alle opere per l'urbanizzazione secondaria si potrą comunque far riferimento a quanto previsto dagli artt. 25, 26 e 86 della L.R. 61/85. - Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 61/85 le dotazioni di spazi pubblici sono ottenuti mediante cessione di aree a vincolo di destinazione su di esse e sono quindi costituite da aree pubbliche e/o da aree private vincolate ad uso pubblico. - Le dotazioni definite nelle presenti norme per gli interventi diretti, salvo diverse disposizioni di legge, sono interamente determinabili mediante vincolo di destinazione su aree private. TITOLO III COORDINAMENTO URBANISTICO CAPO 1 - LE ZONE RESIDENZIALI ART. 20 - NORME COMUNI PER LE ZONE RESIDENZIALI OMOGENEE A - B - Cl - C2 - Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza ed ai servizi primari con essa connessi (rete commerciale al minuto ed artigianato di servizio urbano). - Da tali zone sono esclusi insediamenti di: a) depositi e magazzini all'ingrosso; b) insediamenti industriali di qualsiasi tipo; c) macelli, stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici; d) ospedali e case di cura. - Nelle zone residenziali fatto salvo quanto ulteriormente detto all’art. 21, a maggior precisazione di quanto espresso nel precedente comma, sono quindi ammesse esclusivamente costruzioni con le seguenti destinazioni d'uso: a) abitazioni ed annessi alla residenza; b) negozi, botteghe, centri commerciali di quartiere; c) uffici pubblici e privati, studi professionali o commerciali, ambulatori medici; d) magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni e seminterrati della superficie massima di mq. 400 in cui sia esclusa ogni attivitą di manipolazione dei prodotti, salvo l'assemblaggio; e) laboratori artigiani nonché artigianato di servizio, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, limitatamente ai piani terreni degli edifici ed a condizione che: - il volume occupato dall'attivitą sia inferiore a 1001 mc. e la superficie utile di calpestio minore di 251 mq., con un indice di copertura inferiore a 0,50 mq. su mq.; - le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con l'edilizia al contorno; - le attivitą non rientrino nell'elenco di cui al D.M. Sanitą 05.09.1994 e non siano fonte di emissioni inquinanti comunque nocive ai residenti; - siano segnalati al Comune ed agli Uffici competenti i relativi cambi del processo produttivo. Sono quindi ammesse nelle zone residenziali attivitą artigianali non nocive e non moleste o negli edifici residenziali, o in fabbricati propri, ma in questo caso, debbono essere realizzati con caratteristiche costruttive civili e non industriali (es. prefabbricati industriali), secondo le norme di zona, in modo tale da inserirsi armoniosamente nel tessuto residenziale della zona stessa. f) autorimesse pubbliche o private; g) alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar caffč; h) istituti di assicurazione e banche; i) cinema, teatri ed altre strutture per lo svago; - Sono ammessi in ogni caso i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, sempre nel rispetto degli standard urbanistici, come previsto dall'art. 25, comma 6 della Legge 61/1985 e successive modifiche. Per ogni fabbricato o complesso di fabbricati la dotazione minima di parcheggio privato da ricavare all'interno od all'esterno dell'edificio, di cui all'art. 18 della Legge 765/67, come modificato dalla Legge 122/89, č di mq. 1,00 ogni 10 metri cubi. Il posto auto dovrą avere dimensioni minime di ml. 2,50 x 5,00. Inoltre debbono essere previsti appositi spazi per parcheggio in dotazione delle attivitą commerciali e direzionali pari a 80 o 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento, a norma dell'art. 25 della Legge 61/1985 e successive modifiche. Le aree a parcheggio possono essere ricavate anche su pił piani nonché nelle costruzioni e nelle aree libere di pertinenza, comprese le fasce di rispetto di proprietą o anche in aree non di proprietą purché vincolate da apposito atto da trascriversi a cura del proprietario. - Qualora nei lotti limitrofi esistano edifici costruiti in data antecedente al presente strumento urbanistico che non consentano il rispetto del limite di copertura fondiario, per l'edificabilitą di nuovi edifici o di ampliamenti dovrą essere rispettata solo la prescritta distanza dai confini di proprietą con il limite di distanza tra fabbricati pari a quanto previsto negli articoli seguenti. Nel caso di sopraelevazioni i limiti di distacco tra fabbricati dovranno essere rispettati nei confronti dei corpi di fabbrica di pari livello, nel rispetto art.9 D.M. 1444/68 CAPO 2 - LE ZONE "A" ART. 21 - ZONE "A" - CENTRI STORICI 1) DESTINAZIONI: In queste zone sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso: a) abitazioni ed annessi alla residenza: uffici pubblici e privati, studi professionali o commerciali, ambulatori medici, banche; b) limitatamente ai piani terreni: negozi, depositi commerciali e magazzini, botteghe artigianali ed artigianato di servizio, escluse attivitą quali autoriparazioni carrozzerie ed elettrauto; c) alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar; d) attivitą socio-culturali e ricreative. 2) INTERVENTI AMMESSI - In queste zone, l'attuazione del Piano avviene di norma per intervento diretto (concessione edilizia singola riferita a una U.M.I.), eccetto i casi in cui l'attuazione del P.R.G. avviene tramite strumento urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche. - La concessione edilizia singola, dove ammessa, dovrą riguardare in ogni caso una U.M.I. ossia un intero edificio e perciņ tutta la sua sagoma e la sua altezza e comunque, nel caso di fabbricati a schiera e/o cortina, almeno una unitą edilizia autonoma, dotata cioč di autonomia interna ed esterna sotto i vari aspetti (distributivo, funzionale, tipologico, stilistico, ecc.). - In questo caso il progetto dovrą riguardare anche almeno una unitą edilizia autonoma contigua a livello prospettico e prevedere la sistemazione degli spazi aperti di pertinenza. - Nel rispetto di tutte le presenti norme, la concessione edilizia singola potrą consentire anche demolizioni, ricostruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni nei termini stabiliti dal grado di protezione e/o dalle sagome limite, cambi di destinazione d'uso. - I volumi precari condonati in centro storico ai sensi della Legge n. 47/85 e della Legge n. 724/94 e non classificati con il grado 5A dovranno essere accorpati all'unitą edilizia principale. - La concessione edilizia singola si applica anche nelle nuove costruzioni nel caso in cui, l'indicazione della capacitą edificatoria, inclusa all'interno delle sagome limite, non sia compresa in ambiti soggetti a Strumento Urbanistico Attuativo. - Sono definiti in grafia delle tavole di P.R.G. in scala 1:2000 gli ambiti dei Piani Attuativi e le unitą minime di intervento (U.M.I.): esse, salvo diversa indicazione cartografica, sono da ritenersi coincidenti con la unitą edilizia e devono in ogni caso essere estese ad edifici ed ambiti fondiari di forma e dimensioni tali da non compromettere l'attuazione degli interventi successivi. Devono in ogni caso essere estese all'intero edificio a tutta sagoma ed a tutta altezza. - Č obbligatorio per le unitą minime di intervento (U.M.I.) la presentazione di un progetto unitario esteso unicamente all'U.M.I. - Č consentita comunque l'esecuzione per stralci dell'intervento approvato relativo all'U.M.I. - Nel caso di inerzia di uno o pił degli aventi titolo, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli artt. 18 e 62 della L.R. 27/06/1985 n. 61. Sono ammessi comparti volontari di esecuzione comprendenti pił U.M.I. purché nella loro interezza. - Il perimetro dei centri storici coincide con le zone di degrado ed č quindi sempre possibile procedere attraverso l'uso del Piano di recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata. - Nella zona "A" denominata "Borgo Malanotte" č prescritto il parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici prima del rilascio di autorizzazioni o concessioni. - Prima dell'approvazione dei progetti unitari relativi alla U.M.I. e degli strumenti urbanistici attuativi, sono ammessi soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della Legge 05/08/1978 n. 457, secondo quanto previsto all'art. 14 della Legge 179/92 e cioč che riguardino singole unitą immobiliari o parti di esse, comunque nel rispetto del grado di protezione assegnato. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 31 che riguardino globalmente uno o pił edifici anche se modifichino fino al 25% delle destinazioni preesistenti purché il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni. - La cartografia del P.R.G. prescrive tutti ed i soli interventi ammessi, in relazione dei caratteri dell'edificio, attraverso gradi di protezione, ottenuti dalla disaggregazione dei tipi di intervento di cui all'art. 31 della Legge 457, secondo i due modelli d'intervento indicati nel precedente articolo 16. - In ogni caso, tutti gli interventi possono aver luogo solo nel rispetto delle seguenti prescrizioni, che dovranno essere rispettate anche dagli strumenti attuativi: a) riutilizzo dei materiali esistenti e comunque utilizzazione di materiali tradizionali; gli intonaci esterni dovranno essere di tipo tradizionale con colore incorporato od a calce; nel caso le murature esterne fossero originariamente a vista, sarą consentita la sola rabboccatura delle fughe con trattamento impermeabile trasparente; divieto assoluto di persiane (avvolgibili) esterne e di serramenti metallici od in materiale plastico; serramenti metallici potranno essere concessi per motivate ragioni tecniche esclusivamente su fori di dimensioni eccezionali; e) mantenimento dell'andamento, delle pendenze, degli aggetti e dei materiali di copertura, la mantellata dovrą essere comunque esclusivamente in coppi; f) divieto assoluto di superfetazioni; g) eventuali locali accessori (magazzini, autorimesse, ecc.) ove non potessero essere ricavati all'interno del volume esistente, dovranno essere realizzati nel sottosuolo ed opportunamente ricoperti di terreno di riporto; h) dovrą far parte integrante degli elaborati anche il progetto di definitiva sistemazione dell'area di pertinenza. I nuovi edifici dovranno essere costruiti all'interno delle sagome limite appositamente indicate nelle tavole di progetto del P.R.G. in scala 1:2000, uniformandosi ai caratteri dell'architettura tradizionale tenendo conto dei problemi di inserimento con l'edilizia esistente. Sono ammesse modeste modifiche alle sagome limite o traslazioni di esse all’interno dei mappali di proprietą per un migliore inserimento di esse nel lotto o in relazione alla morfologia del lotto stesso mantenendo perņ l’orientamento e la forma prevalene di tali sagome. Saranno applicati i seguenti indici e prescrizioni: Caratteri dell'edificazione: dovranno essere conseguenti alle preesistenze limitrofe, reinterpretando i caratteri della architettura tradizionale. Altezze: non superiori a quelle degli edifici circostanti di valore storico-artistico, con grado di protezione 1), 2), 3). Superfici coperte: non superiori a quelle indicate all'interno delle sagome limite nelle tavole di progetto di P.R.G. in scala 1:2000. Distanze: le distanze saranno da determinarsi nei seguenti modi: 1) dalle strade: secondo le sagome limite indicate nelle tavole di progetto di P.R.G. in scala 1:2000. Negli altri casi pari a ml.5,00 fatto salvo l'eventuale rispetto degli allineamenti esistenti, comunque nel rispetto del Codice della Strada. 2) dagli edifici: secondo le sagome limite indicate nelle tavole di progetto di P.R.G. in scala 1:2000. Negli altri casi pari a ml.10,00 tra pareti finestrate antistanti e ml.5,00 da pareti cieche; č ammessa la costruzione in aderenza. 3) dai confini: secondo le sagome limite indicate nelle tavole di progetto di P.R.G. in scala 1:2000. Negli altri casi pari a ml.5,00. Č ammessa la costruzione a confine o a distanza inferiore a ml. 5,00 previo accordo tra i confinanti. CAPO 3 - LE ZONE "B" - "C1" - "C2" ART. 22 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO "B" - Nelle zone residenziali di completamento la edificazione č ammessa con intervento diretto soggetto al rilascio della sola concessione edilizia nei tempi e nei modi previsti dalla attuale normativa e legislazione. - Per le zone residenziali di completamento valgono le seguenti norme: Interventi ammessi: (tra di loro non assimilabili o cumulabili) a) aumento volumetrico degli edifici residenziali unifamiliari e bifamiliari esistenti con un massimo di 150 mc. relativamente al volume esistente alla data di adozione del presente P.R.G., applicabile una sola volta e raggiungibile anche con pił interventi; nonché riutilizzo, nell'ambito del lotto, delle preesistenze legittime con possibilitą di demolizione e ricostruzione del volume residenziale esistente nel rispetto delle norme di zona e degli eventuali gradi di protezione previa presentazione ed in esecuzione di un Progetto Unitario dell'area disponibile che ne preveda l'assetto definitivo; detta esecuzione potrą riferirsi e comprendere stralci del Progetto Unitario per interventi omogenei; b) applicazione degli indici territoriali di zona o sottozona individuati nei tabulati allegati, solo in caso di strumento urbanistico attuativo; c) nuove edificazioni secondo le quantitą predeterminate assegnate ai lotti inedificati tipo A, B e C (cosģ come definito dall'art. 64 punti 3-4-5) indipendentemente dalle dimensioni dell'area di proprietą; d) secondo le indicazioni planimetriche delle tavole di progetto (sagome limite nuovi edifici) ed al relativo dimensionamento nei tabulati della normativa; e) ampliamento una-tantum, per le attivitą esistenti, commerciali ed alberghiere e di servizio relative alla residenza, nonché per i laboratori artigiani consentiti dalle presenti norme nelle zone residenziali nella misura massima di 150 mc. effettuata a fini igienico sanitari e per dotare gli edifici dei necessari impianti tecnologici sempre nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici. 1) Caratteri dell'edificazione: essi saranno conseguenti alle preesistenze limitrofe. 2) Altezze: indipendentemente dal numero dei piani o dall'altezza massima consentita dai tabulati, le altezze effettive dovranno risultare dallo studio per l'inserimento nel contesto della zona o sottozona di appartenenza e comunque non dovranno mai superare i 9,50 metri lineari; sono ammesse altezze fino a ml. 12,50 nel caso di interventi su U.M.I. o con strumento urbanistico attuativo. 3) Superfici coperte: saranno determinate dallo studio planimetrico dell'area e dal sedime dell'edificio nel contesto di zona e delle preesistenze, oltrechč dalle distanze da confini e strade e dagli allineamenti di P.R.G. Non potranno comunque superare il 35% della superficie fondiaria. 4) Distanza minima dai confini: ammessa la costruzione in aderenza o a distanza inferiore ai ml. 5,00 previo accordo tra le parti. In alternativa le distanze devono essere minime ml. 5,00. 5) Distanza minima dalle strade: pari a quella dai confini, salvo diverse prescrizioni del Responsabile del Servizio, sentita la C.C.E., in relazione al rispetto degli allineamenti esistenti o prescritti dal P.R.G. o in relazione a esigenze di scorrevolezza e/o di miglioramento della viabilitą, fatto salvo quanto disposto dal Codice della Strada. 6) Distanza minima dagli edifici: - tra pareti finestrate antistanti ml. 10,00; - da edifici a confine: in aderenza per almeno un terzo della parete di confine; - da pareti cieche: in aderenza oppure a ml.5,00 senza finestre. Sono ammesse distanze diverse, purché in presenza di strumento urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche redatto ai sensi dell'ultimo comma art. 9 del D.M. n. 1444/1968. 7) Distanza minima dai corsi d'acqua pubblici: ml. 10,00 salvo deroga delle competenti Autoritą. ART. 23 - ZONE RESIDENZIALI TIPO "C1" - Nelle zone residenziali di tipo "C1" l'edificazione č ammessa con intervento diretto soggetto al rilascio della sola concessione edilizia nei tempi e nei modi previsti dall'attuale normativa e legislazione. - Per queste zone valgono le seguenti norme: Interventi ammessi: (fra di loro non assimilabili o cumulabili) a) aumento volumetrico delle case unifamiliari e bifamiliari esistenti con un massimo di mc. 150 relativamente al volume esistente alla data di adozione del presente P.R.G., applicabile una sola volta e raggiungibile anche con pił interventi; nonché riutilizzo, nell'ambito del lotto, delle preesistenze legittime con possibilitą di demolizione e ricostruzione del volume residenziale esistente nel rispetto delle norme di zona e degli eventuali gradi di protezione previa presentazione ed in esecuzione di un Progetto Unitario dell'area disponibile che ne preveda l'assetto definitivo; detta esecuzione potrą riferirsi e comprendere stralci del Progetto Unitario per interventi omogenei; b) applicazione degli indici territoriali di zona o sottozona, individuati nei tabulati allegati, solo in caso di strumento urbanistico attuativo; c) secondo le indicazioni planimetriche delle tavole di progetto (sagome limite nuovi edifici) ed al relativo dimensionamento nei tabulati di normativa; d) nuove edificazioni secondo le quantitą predeterminate dei lotti inedificati tipo A, B e C cosģ come definiti dal successivo art. 64 punti 3-4-5, indipendentemente dalle dimensioni dell'area di proprietą; e) ampliamento una-tantum, per le attivitą esistenti, commerciali ed alberghiere e di servizio relativo alla residenza, nonché per i laboratori artigiani consentiti dalle presenti norme nelle zone residenziali nella misura massima di 150 mc effettuata a fini igienico sanitari e per dotare gli edifici dei necessari impianti tecnologici sempre nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici. 1) Caratteri dell'edificazione: saranno conseguenti alle preesistenze limitrofe. 2) Altezze: indipendentemente dal numero dei piani o dall'altezza massima consentita dai tabulati, le altezze effettive dovranno risultare dallo studio per l'inserimento nel contesto della zona o sottozona di appartenenza e comunque non superare ml. 7,50. 3) Superfici coperte: saranno determinate dallo studio planimetrico oltrechč dalle distanze da confini e strade e dagli allineamenti di P.R.G. La superficie coperta massima non dovrą in ogni caso superare il 30% del lotto. 4) Distanza minima dai confini: ammessa la costruzione in aderenza o a distanza inferiore ai ml. 5,00 previo accordo tra le parti. In alternativa le distanze devono essere minime ml. 5,00. 5) Distanza minima dalle strade: pari a quella dai confini, salvo diverse prescrizioni del Responsabile del Servizio, sentita la C.C.E., in relazione al rispetto degli allineamenti esistenti o prescritti dal P.R.G. e in relazione a esigenze di scorrevolezza e/o di miglioramento della viabilitą, comunque nel rispetto del Codice della Strada. 6) Distanza minima dagli edifici: - tra pareti finestrate antistanti: ml. 10,00; - da edifici a confine: in aderenza per almeno un terzo della parete di confine; - da pareti cieche: in aderenza oppure a ml. 5,00 senza finestre. Sono ammesse distanze diverse, purché in presenza di strumento urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche redatto ai sensi dell'ultimo comma, art. 9, del D.M. n. 1444/1968. 7) Distanza minima dai corsi d'acqua pubblici: ml. 10,00 salvo deroga delle competenti Autoritą. ART. 24 - ZONE "C2" - RESIDENZIALI DI NUOVA PREVISIONE - Per l’utilizzazione edificatoria delle aree di nuova previsione č prescritto lo strumento attuativo. - La delimitazione dell'ambito territoriale dei singoli strumenti attuativi dovrą essere definita ai sensi e con gli effetti del secondo comma dell'art. 16 L.R. 61/1985 e successive modifiche. - Le aree da conferirsi al Comune per standard primari sono quelle previste dall'art. 25 della L.R. 61/1985 e successive modifiche, con un minimo di 8,5 mq/ab. di aree per opere di urbanizzazione primaria. In ogni caso, relativamente agli stalli di sosta (posti auto) essi devono essere ricavati nella quantitą minima di 1 ogni 5 abitanti insediabili. La cessione di tali aliquote al Comune unitamente a quelle relative alle secondarie, viene effettuata con la convenzione allegata allo strumento attuativo, redatta a norma dell'articolo 63 della L.R. 61/1985 e successive modifiche. Per l'edificazione dovranno essere rispettati i parametri di cui ai punti 4,5,6,7 del precedente articolo 23, comma 2, salvo ulteriori precisazioni da indicare nella normativa delle lottizzazioni. - In particolare dovranno essere rispettati i seguenti indici: 1) Nelle zone C2-1: a) indice di edificabilitą territoriale: 1,5 mc/mq. b) altezza degli edifici: ml. 9,50 c) numero massimo dei piani: 3 d) indice di copertura: 35% e) tipologia edilizia: edifici di tipo isolato, in linea od a schiera o secondo le indicazioni del P.R.G. contenute nelle tavole alla scala 1:2000. 2) Nelle zone C2-2: a) indice di edificabilitą territoriale: 1,00 mc/mq. b) altezza degli edifici: ml. 7,00 c) numero massimo dei piani: 2 d) indice di copertura: 30% e) tipologia edilizia: edifici di tipo isolato, in linea od a schiera o secondo le indicazioni del P.R.G. contenute nelle tavole alla scala 1:2000. 3) Nelle zone C2-3: a) indice di edificabilitą territoriale. 1,00 mc/mq. b) altezza degli edifici: ml. 7,00 c) numero massimo dei piani: 2 d) tipologia edilizia: edifici di tipo isolato, in linea od a schiera o secondo le indicazioni del P.R.G. contenute nelle tavole alla scala 1:2000. 4) Nelle zone C2-4: a) indice di edificabilitą territoriale. 1,062 mc/mq. b) altezza degli edifici: ml. 7,00 ÷ 9,50 c) numero massimo dei piani: 2 piani lungo Via Rivere e lungo la viabilitą di progetto posta a sud; 3 piani nella zona posta ad ovest della viabilitą di progetto interna alla Zona C2-4/1. e) tipologia edilizia: edifici di tipo isolato, in linea od a schiera o secondo le indicazioni del P.R.G. contenute nelle tavole alla scala 1:2000. f) altre distanze minime: č stabilita la distanza minima di ml. 10,00 da osservare rispetto a Via Rivere ed alla nuova viabilitą posta a sud. L'attuazione delle zone C2-2/3 Visną - C2-2/4 Vazzola - C2-2/2 Tezze sarą soggetta alla formazione di un Programma Integrato di Intervento con riferimento all'art.16 della Legge 179 del 17/02/1992. - All'interno di tale Programma Integrato di Intervento dovrą essere assicurata una quota di superficie residenziale fondiaria pari a mq. 2000 da riservare all’Amministrazione Comunale per edilizia residenziale pubblica. - L'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale (o da Ente delegato da essa) avverrą per il fondo secondo prassi di esproprio basato su perizia di stima redatta da un Tecnico incaricato dall'Amministrazione stessa, mentre i costi di urbanizzazione saranno a carico della ditta lottizzante. - L’edificazione pubblica su tali lotti avverrą con il medesimo indice fondiario medio della restante parte privata e sulla base dei medesimi parametri tecnici di riferimento. Nell’ambito dell’attuazione della Zona C2-4/1 dovrą essere realizzato l’impianto natatorio coperto, completo delle pertinenze esterne e degli annessi servizi necessari all’espletamento dell’attivitą sportiva, previsto nella Zona a standard c9 (di mq. 11.728) compreso il pedonale di collegamento tra esso e la nuova zona residenziale. Dovrą inoltre essere realizzata la viabilitą posta a sud della Zona C2-4/1 e compresa nell’ambito dell’obbligo di piano attuativo. Verde e parcheggio primario potranno essere ubicati nella fascia di rispetto cimiteriale. Dovrą essere posta particolare attenzione alla realizzazione della nuova zona residenziale, in quanto le aree per servizi dovranno essere allocate il pił possibile ad ampliamento della fascia di rispetto del cimitero. L’impianto natatorio dovrą essere realizzato il pił lontano possibile dalla fascia di rispetto cimiteriale al fine di mantenere aperta la possibilitą di un eventuale futuro ampliamento in area fuori vincolo. Si prescrive il rispetto dei criteri informatori dello “schema illustrativo - zona C2.4/1 - area residenziale a Vazzola Centro, via Rivere, scala 1:2000” (la previsione di un parcheggio adiacente al cimitero, di una viabilitą tangente il lato sud del cimitero, dell’immissione a sud del nuovo insediamento….). In sede di approvazione dello strumento urbanistico attuativo, il comune verifichi l’idoneitą delle strutture viarie ai flussi di traffico previsti e garantisca adeguata accessibilitą sia alla lottizzazione che all’impianto natatorio. Per ognuna delle aree indagate nella valutazione di compatibilitą idraulica di cui alla 2° Variante al P.R.G. dovranno essere adottate le soluzioni tecniche proposte (a livello di predimensionamento) dal tecnico autore dello studio di compatibilitą idraulica. In particolare, la progettazione delle opere necessarie alla laminazione dovrą essere corredata da uno studio specifico che dimostri l’efficacia di tale opera in termini di compensazione degli effetti idraulici negativi prodotti dalla trasformazione urbanistica nell’area in esame. La compensazione operata da tali opere dovrą essere completa, ovvero il loro effetto in termini di riduzione delle portate al colmo (nel caso di vasche di laminazione o aree parco allagabili, ecc.) o di riduzione del coefficiente di deflusso (nel caso di pavimentazioni drenanti, pozzi perdenti, ecc.) dovrą essere tale da compensare le modifiche al regime idraulico prodotte dalla variante. Si ribadisce la necessitą di produrre, congiuntamente al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, il progetto delle opere idrauliche indicate nella valutazione di compatibilitą idraulica. Si sottolinea inoltre l’importanza di mantenere in efficienza sia la rete di scolo minore sia le opere suddette con periodiche pulizie ed espurghi ed il rispetto delle capacitą di invaso previste in progetto. All’interno della Zona C2.2/1 dovrą essere assicurata una quota di superficie fondiaria pari a mq. 4.100 da cedere a titolo perequativo all’Amministrazione Comunale per l’edilizia residenziale pubblica, crediti edilizi, compensazioni urbanistiche, ecc. e comunque tutto quanto disciplinato all’interno di eventuali Accordi di Programma cosģ come definiti dalla legislazione vigente. L’edificazione sulla suddetta superficie fondiaria, indicata in cartografia, avverrą con il medesimo indice fondiario medio della restante parte privata e sulla base dei medesimi parametri tecnici di riferimento. In ogni caso la relativa cubatura non potrą essere inferiore a mc. 5.500. I costi di urbanizzazione saranno a carico della ditta lottizzante. CAPO 4 - LE ZONE "D" ART. 25 - SUDDIVISIONE DELLE ZONE "D" - Il P.R.G. suddivide le zone "D" in tre sottozone Dl, D2, D4, secondo le indicazioni della grafia e simbologia regionali unificate per la elaborazione degli strumenti urbanistici, con le seguenti destinazioni ammesse: Zone Dl - Industria, artigianato produttivo e di servizio, attivitą di rottamazione. Zone D2 - Commercio - direzionalitą - artigianato di servizio - attivitą alberghiere e ricettive. Zone D4 - Agroindustria. ART. 25 bis - NORME COMUNI ALLE ZONE "D" NONCHE’ PER GLI EDIFICI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ESISTENTI IN ZONA IMPROPRIA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE INQUINATE Ai fini di un corretto smaltimento delle acque meteoriche per quanto riguarda gli aspetti legati al possibile inquinamento delle falde, saranno da adottare le seguenti prescrizioni: Le acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti ad usi produttivi o comunque interessati da lavaggi di materiali semilavorati, attrezzature o automezzi, da depositi di materie prime o di materie prime secondarie e di rifiuti speciali, le acque di dilavamento dei piazzali e delle aree esterne produttive, vanno separatamente raccolte e condotte ad un impianto di depurazione e/o di pretrattamento (trattamento di sedimentazione/disoleazione) alla luce delle caratteristiche quantitative o qualitative degli scarichi effettuati e risultati da analisi campionarie. Detti scarichi sono considerati di tipo produttivo e saranno soggetti alle procedute di autorizzazione come da normativa vigente. Lo scarico di acque di pioggia o depurate nei fossati e corsi d’acqua deve avvenire con le modalitą e limitazioni che saranno indicate dall’Ente gestore degli stessi (Consorzi di Bonifica o Genio Civile) a tutela dell’idoneitą all’uso cui le acque fluenti nei canali sono destinate e a tutela della sicurezza idraulica del territorio pertanto per lo scarico in acque superficiali č necessario ottenere la preventiva Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. n. 368 o n. 523/1904. ART. 26 - NORME COMUNI ALLE ZONE "D1" INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI - Le zone con destinazione ad attivitą produttive a maggior precisazione di quanto detto nel precedente articolo, consentono l'impianto e l'esercizio di attivitą di trasformazione, manipolazione, deposito e commercializzazione di prodotti che, come tali, sono vietati in altre zone. Sono altresģ consentiti edifici adibiti ad uffici direttivi, a mense, bar ed attrezzature per il tempo libero, l'assistenza ed il ristoro degli addetti in relazione alle esigenze delle attivitą nonché i locali per la permanenza notturna del personale di sorveglianza. Č ammesso, inoltre, l'insediamento di attivitą di artigianato di servizio quali autorimesse, elettrauto, ecc. - Qualsiasi attivitą industriale ed artigianale deve assicurare la scrupolosa osservanza delle leggi sugli inquinamenti, sia idrici (Legge 10/05/1976 n. 319) che atmosferici (Legge n. 615 del 13/07/1966) con successive modifiche e loro regolamenti. Qualora siano constatati inquinamenti in atto, il termine di cui al comma 4 dell'art. 20 della Legge 615/1966, non potrą essere superiore a giorni 90; il provvedimento che lo stabilisce dovrą essere affisso all'Albo pretorio entro 5 giorni dalla sua notificazione. Prima del rilascio della concessione edilizia dovrą essere presentato l'eventuale progetto di trattamento e di smaltimento dei rifiuti che non siano assimilabili agli urbani ai sensi del D.P.R. 10/09/1982 n. 915, nonché il progetto per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24/05/1988 n. 203. - Qualsiasi attivitą edilizia di nuova previsione sia con intervento diretto che con intervento preventivo, all'interno delle zone cosģ classificate, potrą essere autorizzata soltanto dopo la presentazione ed in esecuzione di un Progetto unitario dell'area disponibile che ne preveda l'assetto definitivo; detta esecuzione potrą riferirsi e comprendere stralci del progetto unitario per interventi omogenei. - Nell'ambito del Progetto unitario dell'area o dei singoli stralci di attuazione dello stesso, dovrą in ogni caso essere rispettato lo standard minimo relativo alle zone "D", fissato dal D.M. 02/04/1968 n. 1444 e dall'art. 25 della L.R. 61/1985 e successive modifiche. Il Comune puņ consentire la riduzione delle opere di urbanizzazione secondaria al 4% nel caso di P.U.A. ed al 2% nel caso di I.E.D. previa stipula di una convenzione in cui sia prevista la monetizzazione della quota di riduzione delle superfici. - In particolare nelle zone cosģ classificate č assolutamente vietata la destinazione residenziale, salvo che per l'abitazione del personale di custodia o degli imprenditori e per un massimo di mc. 500 per azienda; a tale prescrizione non sono vincolati gli edifici residenziali esistenti in zona "D" alla adozione del presente P.R.G. Per tali edifici, qualora ubicati in fascia di rispetto stradale, č ammessa la demolizione e ricostruzione in area adiacente al di fuori della fascia di rispetto con la stessa destinazione d’uso. - In particolare per l'edificazione dovranno essere rispettati i seguenti parametri edificatori: a) Altezza massima: ml. 11,00 salvo eventuali maggiori altezze necessarie per comprovate esigenze tecniche, o salvo particolari prescrizioni di zona; a bis) Distanza dai fabbricati: pari a ml. 10,00; b) Distanza dai confini: pari a ml. 5,00, č ammessa la costruzione in aderenza salvo autorizzazione da ottenere a seguito di presentazione di progetto unitario; c) Distanza dal ciglio delle strade: pari ad almeno ml. 10,00; d) Distanza da agglomerati residenziali: come indicato in cartografia con l'indicazione di verde privato; tale spazio dovrą essere utilizzato a verde arborato; e) Aree riservate a parcheggio private: dovranno essere pari al 5% della superficie del lotto di intervento e comunque dimensionate in modo tale da garantire almeno un posto macchina della dimensione di mq. 12,50 ogni 1,5 addetti compresi i titolari dell'azienda; esse non potranno essere sistemate lungo le strade, ma all'interno dell'area ed opportunamente mascherate da verde arborato; f) Aree destinate a verde: dovranno essere pari almeno al 5% della superficie del lotto di intervento, ivi compresa la fascia di verde di cui al precedente punto d) del presente articolo; esse dovranno trovare collocazione anche all’interno della fascia di cui al punto c) del presente articolo; g) Tutte le aree a verde e le aree di rispetto: dovranno avere l'indice di alberatura di una pianta ad alto fusto ogni 60 mq. di area a verde e non potranno essere utilizzate come deposito all'aperto se non con autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia. ART. 27 - ZONE D1-1 INDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO - L'utilizzazione di tali aree potrą avvenire solamente nel rispetto delle prescrizioni del precedente art. 26, con le seguenti precisazioni: a) l'indice di copertura non potrą essere superiore al 60% della superficie fondiaria; b) dovrą essere prevalentemente previsto l'accesso a mezzo di strade di penetrazione facenti capo esclusivamente all'asse viario principale della zona industriale, eliminando gli accessi diretti sulla strada provinciale n. 44; c) la distanza dei fabbricati dalla strada provinciale n. 44 dovrą essere di 20 metri lineari come stabilito dal D.M. n. 1404/68, fatto salvo quanto disposto dal Codice della Strada. - In tali aree l'attuazione delle previsioni di P.R.G. puņ avvenire attraverso il rilascio di concessioni singole. ART. 28 - ZONE Dl-2 ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO - L'utilizzazione di tali aree potrą avvenire solamente nel rispetto delle prescrizioni del precedente art. 26, con le seguenti precisazioni: a) in tali zone potranno insediarsi unicamente attivitą a carattere artigianale; b) l'indice di copertura non potrą essere superiore al 60% della superficie fondiaria; c) la superficie coperta massima per ogni unitą edilizia dovrą essere di 1500 mq.; d) la distanza da strade provinciali dovrą essere di 20 ml. come stabilito dal D.M. n. 1404/68, fatto salvo quanto disposto dal Codice dalla Strada. e) l'eventuale alloggio deve costituire parte integrante del corpo adibito all'attivitą. ART. 29 - ZONE D1-3 INDUSTRIALI DI ESPANSIONE - L'utilizzazione di tali aree potrą avvenire solamente nel rispetto delle prescrizioni del precedente articolo 26 con le seguenti precisazioni: a) l'indice di copertura sull'intera superficie fondiaria non potrą essere superiore al 60%; b) l'accesso ai singoli lotti potrą avvenire esclusivamente a mezzo di strade di penetrazione facenti capo all'asse viario principale della zona produttiva; c) la distanza dei fabbricati dalle strade provinciali dovrą essere di ml. 20 come stabilito dal D.M. n. 1404/68, fatto salvo quanto disposto dal Codice della Strada. - L'attuazione delle previsioni di P.R.G. puņ avvenire esclusivamente a mezzo di strumento urbanistico attuativo. Per la zona D1-3/3 posta a Vazzola si precisa, inoltre, quanto segue: Nell’ambito dello studio del Piano Attuativo, dovrą essere assicurato l’accesso all’area agricola posta a Nord-Est della zona D1-3/3, al fine di consentire un futuro sviluppo della stessa senza interessare la S.P. n. 44 con nuove intersezioni. Dovrą inoltre essere assicurato l’ampliamento di Via Moretto dall’incrocio con la Provinciale sino alla zona a verde pubblico. Nell’area pubblica destinata a verde di complessivi mq. 13500 compresa nell’ambito della zona D1-3/3 possono essere ricavati per la zona D1-3/3 stessa gli standard primari a verde oltre a quelli secondari nella misura prevista all’art. 25 L.R. 61/85. La realizzazione della pista ciclabile gią prevista dal P.R.G. nel tratto da Via Moretto all’incrocio con Via Toniolo č da considerarsi opera di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art. 18 delle N.T.A. cosģ come variato dalla presente 1° variante in ossequio all’art. 25, comma 3°, della L.R. 61/85 poiché tale opera č da ritenersi "in rapporto funzionale con l’organizzazione urbanistica complessiva". - Per la zona D1-3/P.I.P. posta a Vazzola si precisa, inoltre, quanto segue: a) Per l’utilizzazione di tale area č prescritto il "Piano per gli Insediamenti Produttivi" di cui all’art. 27 della L. 865/71 cosģ come modificato dall’art. 49, comma 17°, della L. 449/97. Nell’insediamento in tale zona dovrą essere data prioritą alle attivitą che, site in zona impropria, programmano il trasferimento nell’area D1-3/P.I.P. Per la Zona D1-3/2 posta lungo la Cadore Mare si precisa inoltre quanto segue: Oltre a quanto previsto all’art. 32 delle N.T.A. vigenti, in tale zona sono ammesse Attivitą Commerciali (come previste all’art. 33, comma 1° delle presenti N.T.A.) e come definite all’art. 7, comma 1°, lettera b), punto 2) della L.R. 15/2004 nonché Centri Commerciali come definiti all’art. 9 della L.R. 15/2004. I settori merceologici saranno quelli definiti all’art. 7, comma 4°, lettera a), b), c), d), L.R. 15/2004. Le Attivitą Commerciali sopra descritte potranno essere insediate su una superficie fondiaria di mq. 24.200 identificata in cartografia con apposito ideogramma. All’interno del lotto identificato in cartografia o comunque nell’ambito dell’intera Zona D1-3/2 vanno ricavati gli standard di cui all’art. 25, L.R. 61/85 mentre vanno verificati gli standard di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 15/2004 all’interno del lotto identificato in cartografia. Va inoltre verificato l’impatto sulla viabilitą di cui all’art. 19, L.R. 15/2004. ART. 30 - ZONE D1-4 ARTIGIANALI DI ESPANSIONE - L'utilizzazione di tali aree potrą avvenire solamente nel rispetto delle prescrizioni del precedente art. 26, con le seguenti precisazioni: a) l'indice di copertura sull'intera superficie fondiaria non potrą essere superiore al 60%; b) l'accesso ai singoli lotti dovrą avvenire prevalentemente a mezzo di strade di penetrazione facenti capo all'asse viario principale della zona artigianale; c) in tali zone potranno insediarsi unicamente attivitą a carattere artigianale (artigianato produttivo e di servizio); d) lotto massimo: secondo le esigenze produttive e comunque non superiore a mq. 2500; e) la distanza dei fabbricati dalle strade provinciali dovrą essere di 20 ml come stabilito dal D.M. n. 1404/68. L'attuazione delle previsioni di P.R.G. puņ avvenire esclusivamente a mezzo di strumento urbanistico attuativo. ART. 31 - D1-5 DI COMPLETAMENTO PER LE SOLE ATTIVITĄ GIĄ INSEDIATE DI ROTTAMAZIONE - In tali aree l'attuazione delle previsioni di P.R.G. puņ avvenire attraverso il rilascio di concessioni singole. - Nelle zone cosģ classificate č ammessa l’edificazione solo per le attivitą gią insediate alla data di adozione del presente P.R.G.; essa potrą avvenire secondo la normativa indicata nel precedente articolo 26 con le seguenti precisazioni: a) l'indice di copertura non potrą essere superiore al 60% della superficie fondiaria; b) l'area interessata dall'insediamento deve essere adeguatamente dotata di schermature perimetrali atte a mitigare l'impatto visivo e sonoro sull'ambiente circostante; c) č fatto obbligo di realizzare fuori terra appositi serbatoi per gli oli esausti da ubicare in bacini di contenimento impermeabili di capienza pari ad almeno 1/3 di serbatoi; d) vanno previste aree di stoccaggio per le batterie, opportunamente impermeabilizzate e protette dagli agenti atmosferici; e) tutte le aree di lavoro devono essere impermeabilizzate. ART. 32 - ATTIVITĄ COMMERCIALI NELLE ZONE INDUSTRIALI-ARTIGIANALI ED AGROINDUSTRIALI - Nelle zone industriali ed artigianali di completamento DI-1, DI-2 nonché nelle zone di espansione Dl-3 e Dl-4 nonché nelle zone D4-1 di completamento possono essere insediate attivitą commerciali all'ingrosso, nonché attivitą di commercio al minuto con superficie non inferiore a mq. 400. - In questi casi le superfici scoperte del lotto dovranno essere destinate a parcheggio nella misura di 1 mq/mq. della superficie lorda di pavimento. Devono comunque essere soddisfatti gli standard urbanistici relativi alla specifica attivitą, per quantitą e modalitą, ai sensi art. 25, L.R. 61/85 ART. 33 - NORME COMUNI ALLE ZONE D2 - COMMERCIALI - Queste zone sono riservate alla installazione di attivitą connesse al settore terziario quali: attivitą commerciali anche legate alla grande distribuzione con la esclusione di quelle moleste, uffici, laboratori per studi e ricerche, centri direzionali, strutture ricettive, (alberghi, pensioni, motel, ristoranti, ecc.) mostre, punti vendita nonché artigianato di servizio. Č consentita la residenza, inglobata fisicamente nel complesso, per il solo personale di sorveglianza. - Sono vietate le costruzioni destinate al deposito di materie pericolose, nocive o maleodoranti. - I tipi edilizi e le altre disposizioni sono le seguenti: a) tipologia edilizia: l'edificio puņ essere del tipo isolato o in linea o dovrą uniformarsi alle caratteristiche ambientali; b) distanza minima dai confini di proprietą: ml. 5,00 c) distanza minima dai confini verso strada: ml. 10,00 d) distanza minima tra i corpi di fabbrica: ml. 10,00 - Dovrą inoltre essere rispettata per gli edifici, una distanza di ml. 20,00 dal ciglio delle strade di grande traffico come stabilito dal D.M. n. 1404/68, comunque nel rispetto del Codice della Strada. - E' ammessa la realizzazione di accessi per tali insediamenti dalle S.P. n. 44 e n. 34 solo in presenza di opportune canalizzazioni o di altre opere che consentano l'accesso in condizioni di sicurezza a norma dell'articolo 47 del P.T.R.C. e nel rispetto del Codice della strada. - Dovrą essere rispettato il minimo di dotazione di parcheggi previsto dalla Legge n. 765 del 06/08/1967 come modifica della Legge 122/89 di mq. 1,00 ogni 10 mc. di costruzione, oltre ad una dotazione di parcheggio di mq. 80 o 100 ogni 100 mq. di superficie di vendita a norma dell'art. 25 della L.R. 61/1985 e successive modifiche. ART. 34 - ZONE D2-1 COMMERCIALI DI COMPLETAMENTO - L’utilizzazione edificatoria di queste zone potrą avvenire nel rispetto delle prescrizioni del precedente art. 33 con le seguenti precisazioni: a) percentuale di area coperta: 40% fondiario b) altezza massima degli edifici: dovranno risultare dall'inserimento nel contesto ambientale e comunque non essere superiori a ml. 8,00 c) numero massimo dei piani fuori terra: 2 - In tali aree l'attuazione delle previsioni di P.R.G. puņ avvenire attraverso il rilascio di concessioni singole. - All'interno dell'ambito delle U.M.I., indicate con apposita grafia nelle tavole di zonizzazione, la concessione edilizia č subordinata alla redazione di un progetto unitario nel quale dovranno essere rispettati gli standard minimi relativi alle zone "D" fissati dal D.M. 02/04/1968 n. 1444 e dall'art. 25 della L.R. 61/85 e successive modifiche. Č consentita comunque l'esecuzione per stralci all'intervento approvato relativo alle U.M.I. ART. 35 - ZONE D2-2 COMMERCIALI DI ESPANSIONE - L’utilizzazione edificatoria di queste zone potrą avvenire nel rispetto delle prescrizioni del precedente articolo 33 con le seguenti precisazioni: 1) l'attuazione delle previsioni del P.R.G. č subordinata all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo convenzionato nel rispetto a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 02/04/1986 n. 1444 e dell'art. 25 della L.R. n. 61/1985 e successive modifiche, per quanto si riferisce agli standard minimi. Lo studio planivolumetrico relativo allo strumento urbanistico attuativo dovrą definire: a) gli spazi pedonali porticati o meno, su cui si affacciano i locali di vendita, gli esercizi pubblici, gli uffici, ecc.; b) gli spazi pedonali a verde attrezzato di pertinenza delle attivitą; c) i collegamenti pedonali con i servizi pubblici sia esistenti che previsti; d) gli accessi carrai ed i parcheggi per i veicoli di rifornimento e per quelli dei clienti; 2) percentuale di area coperta: 40% fondiaria 3) altezza massima degli edifici: ml. 9,00 4) numero massimo dei piani fuori terra: 3 ART. 36 - NORME COMUNI ALLE ZONE "D4" - Queste zone devono essere destinate al potenziamento delle attivitą consistenti nella lavorazione dei prodotti agricoli. - Si definiscono insediamenti produttivi di tipo agro-industriale, le strutture relative alle iniziative collegate all'agricoltura, non direttamente ordinate alla produttivitą del fondo rustico, che per esigenze tecnico ed igienico-sanitarie non possono essere ubicate nelle aree per insediamenti produttivi previste dallo strumento urbanistico. - Sono vietati gli allevamenti a scopo industriale, sono consentiti gli impianti necessari all'esercizio delle attivitą, e cioč: gli impianti di raccolta, trasformazione e conservazione dei prodotti, oltre ad attivitą produttive in genere con esclusione di stalle e fienili, nonché la residenza del personale di custodia o degli imprenditori nei termini del 5 comma, dell'articolo 26. Gli impianti devono essere assolutamente privi di qualsiasi fonte di inquinamento. Devono comunque essere garantiti la salute dei cittadini e l'aspetto ambientale della zona. - Allo scopo, in sede di rilascio di concessione edilizia, dovranno essere previsti idonei impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché una dotazione di verde, come la piantumazione di alberi di alto e medio fusto, tale da mascherare la struttura a carattere produttivo alla vista di coloro che abitano nelle zone residenziali contigue. ART.36.1 - ZONE AGROINDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO D4-1 - L'utilizzazione di tali aree potrą avvenire solamente nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti articoli 36 e 26 (commi 2, 5 e 6) con le seguenti precisazioni: a) l'indice di copertura non potrą essere superiore al 60% della superficie fondiaria; b) dovrą essere prevalentemente previsto l'accesso ai lotti a mezzo di strade di penetrazione facenti capo esclusivamente all'asse viario principale della zona; c) la distanza dei fabbricati dalle strade provinciali n.15 e 47 dovrą essere di 20 metri lineari come stabilito dal D.M. 1404/68. - In tali aree l'attuazione delle previsioni di P.R.G. puņ avvenire attraverso il rilascio di concessioni singole. ART. 37 - INSEDIAMENTI ESISTENTI IN ZONA - D4" - Per tutti gli edifici esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico, ricadenti in aree tipicizzate "D", ma inserite nel contesto di zona residenziale o agricola, č ammesso unicamente l'ampliamento delle attivitą gią insediate secondo le destinazioni di cui al precedente art. 36. . - L'ampliamento puņ essere assentito solamente su presentazione di un progetto unitario che preveda il definitivo assetto di tutta l'area di proprietą e potrą essere realizzato anche per stralci funzionali purché indicati nel progetto unitario. - L'indice di copertura fondiario complessivamente non potrą superare il 60%. - Tale ampliamento potrą essere concesso nel rispetto dei commi 2 e 5 del precedente art. 26 con le seguenti precisazioni: a) Altezza massima: ml. 11,00 salvo eventuali maggiori altezze necessarie per comprovate esigenze tecniche; b) Distanza dai confine: pari a ml. 5,00; é ammessa la costruzione in aderenza salvo autorizzazioni da ottenere a seguito di presentazione di progetto unitario col confinante; c) Distanza dal ciglio delle strade: - ml. 20,00 dalle strade provinciali come previsto dal D.M. n. 1404/68 - ml. 10,00 dalle strade comunali. In ogni modo, quando venga previsto l'ampliamento di edifici esistenti in fasce di rispetto (ampliamento che non sopravanzi rispetto al fronte che origina il vincolo), il rilascio della concessione č subordinato ad un preventivo atto di sottomissione con il Comune, registrato e trascritto a cura e spese del concessionario con il quale egli, in caso di esproprio, rinunci, per se ed i suoi aventi causa, a qualsiasi indennizzo derivante dalle nuove opere da realizzare, nel rispetto del Codice della Strada; d) Aree riservate a parcheggio private: dovranno essere pari al 10% della superficie del lotto di intervento e comunque dimensionate in modo tale da garantire almeno un posto macchina della dimensione di mq. 12,50 ogni 1,5 addetti compresi i titolari dell'azienda; esse non potranno essere sistemate lungo le strade, ma all'interno dell'area ed opportunamente mascherate da verde arborato; a giudizio della C.C.E. potranno essere ricavati parcheggi esterni per la sosta di automezzi esclusi quelli del personale o dei proprietari; e) Aree destinate a verde: dovranno essere pari almeno al 10% della superficie del lotto di intervento; il Sindaco, sentita la C.C.E., potrą imporre l'ubicazione di tali aree all'interno della zona di intervento al fine di migliorare la compatibilitą dell'insediamento con la zona circostante; f) Tutte le aree a verde: dovranno avere l'indice di alberatura di una pianta ad alto fusto ogni 60 mq. di area a verde e non potranno essere utilizzate come deposito all'aperto se non con autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia. - Nell'ipotesi del trasferimento č ammessa, inoltre, la sostituzione delle attivitą produttive esistenti con attivitą di commercio all'ingrosso o con attivitą di commercio al minuto con superficie di vendita non inferiore a 400 mq. - In questo caso qualunque intervento di trasformazione, compreso il cambio di destinazione d'uso senza opere a ciņ preordinate, č subordinato alla esistenza di un piano urbanistico attuativo redatto ed approvato ai sensi della L.R. 61/1985 e successive modifiche nel quale si dovrą prevedere una quantitą minima di parcheggio pari a 1,00 mq/mq. della superficie lorda di pavimento. Dovrą verificarsi, comunque, la compatibilitą dell'insediamento con la zona circostante. - Il complesso delle operazioni dovrą formare oggetto della convenzione prevista dall'ultimo comma, art. 30, della L.R. 61/1985 e successive modifiche; tale convenzione dovrą prevedere tempi e modalitą di trasferimento di tutte le attivitą produttive esistenti. ART. 38 - EDIFICI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ESISTENTI IN ZONA IMPROPRIA Gli edifici esistenti destinati alla produzione non ricadenti in zone produttive e gli edifici esistenti che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilitą della zona, vengono individuati con apposito simbolo nelle tavole di progetto del P.R.G. Comunque, tutte le attivitą fuori zona non individuate con apposito cartiglio vanno considerate "attivitą da bloccare". Su tali edifici sono ammessi i seguenti interventi; 1) Per gli edifici esistenti che ospitano attivitą da confermare: Ampliamento massimo una-tantum, fino al 60% della superficie coperta esistente alla data di adozione del presente P.R.G.. - L'ampliamento di cui al comma precedente potrą essere concesso nel rispetto dei commi 2 e 5 del precedente art. 26 nonché del precedente articolo 25 bis con la precisazione che l'indice di copertura complessivamente (esistente + ampliamento) non potrą superare il 60% della zona di pertinenza effettivamente in uso alla data di adozione del presente P.R.G.. Nel caso tale area sia difficilmente individuabile vale esclusivamente il primo indice. - Il rilascio della concessione č subordinato alle seguenti prescrizioni: a) l'area di pertinenza dovrą essere sistemata a verde e parcheggio nella misura complessiva del 20% della superficie della zona di pertinenza; b) in ogni caso si dovranno usare materiali e tecniche costruttive che consentano l'integrazione nell'ambiente circostante; c) l'intervento architettonico dovrą ricomprendere anche il fabbricato esistente per dare vita ad un organismo edilizio omogeneo; l'ampliamento non potrą pertanto configurarsi come edificio a se stante. - Per quanto riguarda i seguenti parametri: altezze - distanze dalle strade - distanze dai confini - valgono le norme specifiche delle zone in cui tali edifici ricadono. - L'ampliamento degli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto di strade o corsi d'acqua č consentito se l'edificio non sopravanza verso il fronte da cui il rispetto viene calcolato. - Non sono ammessi ampliamenti di edifici, anche in parte non legittimi. - Vanno messe in atto tutte le misure necessarie e conseguenti alle verifiche di compatibilitą ambientale ed infrastrutturale di cui all'art. 126 L.R. 61/85, nonché accertate le motivate esigenze produttive ed occupazionali da inserire nella prevista convenzione. 2) Per gli edifici esistenti che ospitano attivitą da bloccare: - Accorpamenti dei volumi legittimi esistenti senza alcun aumento delle superfici e delle volumetrie esistenti nel rispetto delle distanze della zona specifica. - Le altezze non potranno superare quelle preesistenti. - Sono altresģ ammesse opere di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento tecnologico in relazione al tipo di lavorazione praticato. - Debbono essere previsti, in sede di progetto gli adeguamenti igienico-sanitari e tipologici in sintonia con le presenti norme di attuazione e alla legislazione vigente in materia di ecologia e tutela ambientale nonché con quanto previsto nel precedente articolo 25 bis. - Sono sempre ammessi gli adeguamenti tecnologici connessi ad una migliore tutela dell'ambiente e comunque richiesti dagli organi preposti al controllo purché tali adeguamenti comportino modifiche edilizie esclusivamente interne alle preesistenze. 3) Per gli edifici esistenti che ospitano attivitą da trasferire: - Per queste attivitą non sono ammissibili interventi edilizi specifici, ad eccezione dell'ordinaria manutenzione e comunque nel rispetto dell’articolo 25 bis. Modalitą di intervento Per "ditte esistenti" corrispondenti alle attivitą da bloccare e trasferire, si intendono quelle insediate alla data di adozione della presente 1° Variante al P.R.G. E’ vietato, a seguito di trasferimento delle ditte suddette il subentro di altre ditte che svolgano attivitą non compatibili con le norme di zona. Il trasferimento va segnalato al Comune. E’ vietata la prosecuzione dell’attivitą da bloccare o trasferire anche nel caso di semplice trasferimento dalla ditta individuale di quote sociali a meno che questo non avvenga tra parenti fino al terzo grado. In ogni caso tale variazione va segnalata al Comune. - Nei casi di cui al punto 1), 2) e 3) del presente articolo 38 devono essere segnalati al Comune ed agli Uffici competenti i relativi cambi del processo produttivo. - Gli interventi di cui al presente art. 38 punto 1), saranno soggetti alla convenzione con il Comune allegata alle presenti Norme Tecniche di Attuazione. - Qualora si procederą al trasferimento delle attivitą svolte negli edifici di cui ai punti 1) 2) e 3) ad eccezione degli impianti ubicati in zona "E", qualsiasi intervento di trasferimento č subordinato all'esistenza di un piano urbanistico attuativo redatto ed approvato ai sensi della L.R. 61/1985 e successive modifiche nel caso si demolisca e si recuperi l'intera volumetria esistente, mentre si interverrą con concessione singola se la volumetria realizzata rispetterą un indice di edificabilitą fondiaria pari a 1,5 mc/mq.; qualunque intervento diretto sarą comunque autorizzato soltanto dopo l'adozione di un Progetto unitario dell'area sempre nel rispetto degli standard vigenti a norma dell'articolo 25 della L.R. 61/1985. - Il complesso delle operazioni dovrą formare oggetto della convenzione prevista dall'ultimo comma, art. 30 della L.R. 61/85 e successive modifiche; tale convenzione dovrą prevedere tempi e modalitą di trasferimento di tutte le attivitą produttive esistenti. - Le norme e le destinazioni d'uso ammesse saranno quelle relative alla zona omogenea nella quale ricadono i fabbricati in oggetto. - Comunque, nel caso si assoggetti l'intervento di ristrutturazione a piano attuativo l'indice di copertura non potrą superare il 50% della superficie del lotto anche in deroga alle norme specifiche di zona. Particolare attenzione sarą posta nel garantire un corretto inserimento ambientale degli edifici da ristrutturare. Modalitą per il recupero degli edifici di cui al presente art. 38 siti in zona "E" - Il trasferimento delle attivitą classificate sia da confermare che bloccare o trasferire che siano ubicate in fabbricati situati in zona "E" potrą avvenire solo in presenza di un Piano Attuativo di riqualificazione ambientale, all'interno del quale saranno fissati i volumi recuperabili, le destinazioni d'uso ammissibili, le altezze e la sistemazione dell'area a verde di pertinenza. Il numero massimo delle unitą immobiliari realizzabili dovrą essere pari a 3 oltre all'esistente e sarą privilegiata la destinazione residenziale. - Sono ammesse eventuali modeste modifiche al sedime di recupero in sede di progetto esecutivo. - Le norme e le destinazioni d'uso ammesse, per quanto non detto in precedenza, saranno quelle della zona omogenea agricola nella quale ricadono i fabbricati. - Il complesso delle operazioni dovrą formare oggetto della convenzione prevista dall'ultimo comma, art. 30 della L.R. 61/85 e successive modifiche; tale convenzione dovrą prevedere tempi e modalitą di trasferimento delle attivitą produttive esistenti. - Particolare attenzione sarą posta nel garantire un corretto inserimento ambientale degli edifici da ristrutturare. CAPO 5 LE ZONE "E" ART. 39 - INTERVENTI AMMESSI IN ZONA "E" - Le zone con destinazione ad attivitą produttiva agricola, zone "E", consentono l'impianto e l'esercizio di tutte le attivitą connesse con l'agricoltura e relazionate alla conduzione del fondo, con l'esclusione di ogni nuovo insediamento o attivitą di tipo diverso salvo per quanto disposto riguardo al cambio di destinazione d'uso di cui al punto 'h' del successivo comma 3. - L'utilizzazione edificatoria di tali zone č disciplinata dalla Legge Regionale 24/1985, integrata dalle presenti norme. - Tali interventi sono: a) abitazione degli agricoltori (imprenditore agricolo singolo o associato, addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa o comunque direttamente interessati alla conduzione del fondo); b) attrezzature a servizio diretto della produzione (depositi, ricoveri ed officine per macchine, allevamenti, impianti di prima lavorazione dei prodotti agricoli dell'azienda); c) attrezzature per lo stallaggio, l'allevamento, il magazzinaggio, le concimaie, i silos, le serre; d) infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali e forestali, canali, opere di difesa idraulica e simili; e) impianti tecnici di modesta entitą, quali cabine elettriche, cabine di decomposizione per il gas, acquedotti e simili; f) serre fisse e serre mobili; g) č comunque escluso l'impianto di nuove industrie nocive di prima e seconda classe di cui al D.M. 19/11/1981 in tutte le zone; h) il cambio di destinazione d'uso degli edifici, č soggetto al combinato disposto degli artt. 4, comma II, della L.R. n. 24/1985, art. 31 della Legge 05/08/1978 n. 457 ed art. 76, commi I e II, della L.R. 27/05/1985 n. 61. Inoltre, ai sensi dell'art. 11, della L.R. n. 24/1985, ultimo comma, il cambio d'uso dovrą avvenire nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali degli edifici stessi salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale ed il rispetto delle tradizioni locali. Nelle sottozone agricole El, E2, E3 il cambio d'uso č consentito per gli edifici individuati nelle tavole del P.R.G. come: edifici non pił funzionali alla conduzione del fondo. - In ogni caso, deve essere privilegiata la funzione residenziale specialmente nel caso vi sia una preesistenza della stessa in un edificio con destinazione mista, in subordine le attivitą di agriturismo ed eventualmente le piccole attivitą direzionali e commerciali, quest'ultime connesse esclusivamente alla commercializzazione dei prodotti del fondo (impianti orticoli, floricoli, ecc.), nonché al deposito e commercializzazione di prodotti di artigianato di servizio all’agricoltura. ART. 40 - NUOVE EDIFICAZIONI - In queste zone l'edificazione č condizionata dalla presenza delle opere di urbanizzazione primaria essenziali relativamente al fabbricato oggetto della domanda di concessione (strada di accesso, acquedotto o pozzo, fognatura o impianto specifico di depurazione, rete elettrica). - In tutte le sottozone agricole, la nuova edificazione (ancorché ammessa), e il riaccorpamento di edifici esistenti dovranno essere possibilmente collocati in aree gią interessate da interventi edilizi preesistenti anche di altre proprietą. Nelle sottozone agricole caratterizzate dalla individuazione come "aree ad elevata integritą agronomico-ambientale", nonché nella sottozona E5, la nuova edificazione dovrą avvenire in "CONTIGUITA’" ovvero in un raggio di 100 ml. da preesistenze anche di altra proprietą. - Dovranno comunque essere rispettate le caratteristiche tipologiche essenziali dettate ai sensi del comma 4, art. 10, L.R. n. 24/85, quali come di seguito precisate ed i seguenti indici per quanto non in contrasto con gli indici specifici delle sottozone. A) Fabbricati residenziali a) tipologia edilizia: edifici di tipo isolato, a schiera o ad "elle" costituenti nuclei di due o tre unitą con forma prevalentemente parallelepipeda; b) aggregazioni: č consentita l'aggregazione di due o tre edifici purché allineati lungo un asse principale posto conformemente a quello degli edifici "storici" della zona in cui si realizza l'intervento; c) coperture: obbligatoriamente a due falde con andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato; pendenze ed aggetti devono essere di tipo tradizionale; non sono consentiti aggetti di copertura sulle facciate a timpano mentre sono consentiti lungo gli altri lati. Le cornici di gronda dovranno, in ogni caso, sporgere al massimo di 50 cm. La mantellata dovrą essere esclusivamente a forma di coppo e di colore rosso mattone, le grondaie in lamiera di rame o zincata con sezione semicircolare ed i pluviali con sezione circolare; d) materiali di finitura: muratura a faccia vista, intonaco con colore incorporato, a calce a fresco od a marmorino purché esclusivamente di colore tipico della zona quali rosso mattone, rosato chiaro, avorio chiaro, bianco; e) forature: devono essere dimensionate in modo da risultare in armonia con quelle tradizionali e soprattutto composte al fine di rispettate i rapporti tipici tra larghezza ed altezza. I serramenti dovranno essere in legno compresi gli oscuri del tipo a libro o ad anta. Sono vietate sia le persiane (avvolgibili) esterne sia i serramenti metallici o in materiale plastico; serramenti metallici potranno essere concessi per motivate ragioni tecniche esclusivamente su fori di dimensioni eccezionali e comunque dovranno essere o in alluminio elettrocolorato nero o testa di moro od in ferro verniciato con gli stessi colori; f) porticati č consentita la realizzazione di porticati purché compresi all'interno del corpo di fabbrica principale o con esso inglobati. Essi non verranno computati ai fini volumetrici, per un massimo del 50% della superficie coperta. Č vietato il tamponamento di porticati esistenti nel caso di edifici tutelati; g) terrazze e scale esterne: č vietata sia la realizzazione di terrazze che di scale esterne nonché di alcun altro genere di elementi a sbalzo (pensiline, tettoie, ecc.); deve comunque essere rispettata la tipologia tradizionale della zona agricola; h) recinzioni: possono essere realizzate esclusivamente con zoccolatura in muratura di altezza non superiore a 0,50 ml. e rete o inferriata metallica e/o siepe sempreverde, in armonia con il prospetto dei fabbricati ed avere una altezza massima pari a ml. 1,50; i) altezza massima: ml. 8,50; 1) distanza dalle strade: secondo il D.M. 01/04/1968 n. 1404 e comunque non inferiore a ml. 20,00. Fatto salvo quanto stabilito dal Codice della Strada. La distanza dalla viabilitą vicinale, interpoderale o comunque gravata di servitł di pubblico transito sarą di ml. 10,00; m) distanza dai confini: non inferiore a ml. 5,00; n) distanza tra i fabbricati: non inferiore a ml. 10,00; o) distanza dai corsi d'acqua pubblici: ml. 10,00 salvo deroga delle competenti Autoritą. B) Fabbricati a servizio della produzione Devono per lo pił far corpo unico con la parte residenziale ed essere realizzati con le medesime prescrizioni tipologiche di essa. Č previsto l'uso di materiali diversi esclusivamente per i fabbricati da adibire alla gestione aziendale quali allevamenti zootecnici e depositi di macchinari e scorte, purché non facciano corpo unico con la residenza e comunque essi dovranno armoniosamente adattarsi alle caratteristiche dei fabbricati esistenti. In ogni caso sono prescritti, per i tetti, i colori tipici della zona circostante. 1) Annessi rustici: (art. 2/e - L.R. 24/85) - altezza massima: 8,50 ml. - distanza dai confini di proprietą: ml. 5,00 - distanza tra i fabbricati: ml. 10,00 - distanza dai corsi d'acqua pubblici: m1. 10,00 salvo deroga delle competenti Autoritą; - distanza dalle strade: come il punto 1) del precedente punto A) fabbricati residenziali. 2) Allevamenti aziendali connessi con la conduzione del fondo: (Art. 2/e - L.R. 24/85) a) Stalle fino a 10 capi, Porcilaie fino a 5 capi: - distanza dai confini di proprietą: distanza minima ml. 10,00 - distanza dagli edifici residenziali di terzi: ml. 30,00 - distanza dagli edifici residenziali di proprietą: ml. 25,00 - distanza dalle strade: come il punto 1) del precedente punto A) fabbricati residenziali - la distanza dagli edifici residenziali di proprietą puņ essere ridotta a ml. 6,00 purché lo spazio tra residenza e allevamento sia collegato da un fabbricato adibito ad annesso rustico. b) Per gli allevamenti aziendali aventi una delle seguenti caratteristiche: - stalle fino a 30 capi - porcilaie fino a 30 capi di suini - polli fino a 300 capi - conigli (fattrici) fino a 100 capi: - distanza dai confini di proprietą: ml. 15,00 - distanza dagli edifici residenziali di terzi: ml. 30,00 - distanza dagli edifici residenziali di proprietą: ml. 30,00 - distanza dalle strade: secondo il D.M. n 1404/68 e non inferiore a ml. 20,00 - distanza dalle Z.T.O. "A-B-C-E4-F": ml. 100,00 c) Per gli Allevamenti zootecnici con un numero di capi superiore al precedente caso b) si danno rispettivamente i seguenti indici: Distanze (m)  dai confini di proprietądagli edifici residenziali di terzidagli edifici residenziali di proprietądalle strade (secondo il D.M. 1404/68 e non inferiore a:) dalle Z.T.O. "A-B-C-F-E4-F"- suini, polli e conigli30,0060,0030,0030,00200,00- bovini da carne30,0040,0030,0020,00150,00- bovini da latte15,00 30,0030,0020,00100,003) Allevamenti zootecnici "intensivi" ed impianti di acquacoltura (Nuovi insediamenti) - (Art. 2/g - L.R. 24/85) Ad integrazione delle disposizioni dell'art. 6 (II-III-IV comma) della Legge Reg. 24/1985 e del D.g.r. n. 7949 del 22/12/1989 si danno i seguenti indici: a) Allevamenti zootecnici intensivi: - Sf = superficie fondiaria minima in possesso costituente un'unica figura geometrica: mq. 30.000.- - Uf = Indice di utilizzazione dell'area di pertinenza = 0,2 mq/mq. = 20% - Df = Distanza dagli edifici residenziali di proprietą = ml. 30,00 Le aree di pertinenza dovranno essere piantumate con essenze ad alto fusto, a mascheramento degli impianti. b) Impianti di acquacoltura: - Sf = superficie fondiaria minima: mq. 10.000.- - Sc = superficie coperta: 50% (comprendente impegni edilizi e vasche di produzione) - Dc = distanza dai confini: ml. 10,00 - Df = distanza dagli edifici residenziali di proprietą: ml. 15,00. 4) Concimaie Le concimaie dovranno essere poste a distanza non inferiore a ml. 30,00 dalle abitazioni e collocate sottovento rispetto ad esse. Devono distare da pozzi, acquedotti, fontane, corsi d'acqua almeno 30,00 metri lineari e comunque tenendo conto di quanto sancito dal D.P.R. n. 236/88 in ordine alla qualitą delle acque destinate al consumo umano. Esse possono essere collegate direttamente agli allevamenti produttivi. Per quanto riguarda le distanze dalle strade e dai confini esse sono normate in relazione alla tipologia dell'allevamento richiamato al precedente punto 2) casi a), b) e c) cui la concimaia č collegata. 5) Serre La costruzione di serre č regolamentata come segue: A) Serre fisse non poggianti su murature di fondazione emergenti dal terreno, ma con strutture trasportabili e smontabili: - Sono equiparate ad "annesso rustico". - Le distanze dal confine dovranno essere uguali all'altezza della serra stessa. La superficie copribile - a meno di particolari prescrizioni nelle singole sottozone E - non puņ superare il 50% della superficie del fondo. B) Serre fisse con strutture murarie fuori terra: - Valgono le norme delle serre di cui sopra. - Il limite massimo di superficie non puņ superare il 50% del fondo. - Le costruzioni delle serre fisse - cosģ come sopra definite - sono condizionate al rilascio della concessione edilizia. C) Serre mobili: - Sono serre destinate alla protezione stagionale ed alla forzatura delle culture esclusivamente in determinati periodi dell'anno. - Non sono previsti limiti di copertura. ART. 41 - EDIFICI ESISTENTI - Per tutti gli edifici esistenti, salvo quanto prescritto per ogni sottozona, č consentito il restauro e la ristrutturazione; č inoltre consentito l'ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/ 1985 e art. 7 L.R. 24/85. Per essi dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate precedentemente per gli edifici residenziali (art. 40 punto A) e per i fabbricati a servizio della produzione (art. 40 punto B). - Per gli edifici che rivestono particolare carattere ambientale e tipologico o architettonico oltre a quanto detto precedentemente, valgono gli interventi ammessi dai gradi di protezione assegnati a tali edifici. - Non sono comunque possibili demolizioni di fabbricati dotati di valore storico ambientale o paesaggistico di cui all'art. 10 della L.R. 24/85 ancorché non individuati nella grafia di P.R.G. anche se oggetto di precedenti convenzioni di cambio di destinazioni d'uso. - E' sempre possibile aggregare e riaccorpare volumi diversi preesistenti e legittimi in funzione di una migliore organizzazione distributiva delle preesistenze, purché tali operazioni siano espressamente previste nell'ambito di un progetto unitario comprendente l'intera proprietą e quindi autorizzate nella relativa concessione edilizia e tali edifici non siano soggetti a grado di protezione. ART. 42 - FABBRICATI NON PIŁ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO Le schede di censimento dei fabbricati in zona agricola (art. 12 della Legge Reg. 24/85), individuano i fabbricati non pił funzionali alle esigenze del fondo. Individuano, altresģ, i fabbricati non pił funzionali alle esigenze del fondo anche le schede tecnico normative redatte a seguito della 5° Variante al P.R.G. le quali sono gią complete di valutazione/relazione agronomica ed urbanistica. Tali schede fanno parte integrante delle presenti N.T.A. Per tali fabbricati sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente art. 39, ai punti a) b) c) h). Per il cambio di destinazione d’uso č prescritta una apposita relazione agronomica. - Per tali fabbricati sono ammessi i seguenti interventi edilizi: a) Per i fabbricati la cui destinazione d'uso prescelta č residenziale: č possibile recuperare l'intero volume dell'edificio si