Con Decreto Legge n. 93/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.05.2008 è stata disposta L’ABOLIZIONE DELL’I.C.I. SULLA PRIMA CASA E SULLE ABITAZIONI AD ESSA ASSIMILATE DAL REGOLAMENTO COMUNALE.
Di conseguenza l’I.C.I. NON DEVE PIU’ ESSERE VERSATA:
- per prima casa: intendendosi per prima casa l’abitazione in cui il soggetto passivo d’imposta proprietario o usufruttuario ha la residenza anagrafica, con esclusione delle abitazioni di lusso iscritte nelle categorie catastali A1 A8 e A9 per le quali l’ICI deve ancora essere versata;
- per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 2 grado di parentela (figli, genitori, fratelli) adibite a loro abitazione principale;
- per le abitazioni di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che non siano locate.
L’imposta continua ad essere DOVUTA per tutte le altre tipologie di beni immobili: terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati diversi dalla prima casa, nonché per le abitazioni di lusso iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad essere dovuto il versamento dell’ICI.
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