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Calcolo I.C.I.

Con Decreto Legge n. 93/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.05.2008 è stata disposta L’ABOLIZIONE DELL’I.C.I. SULLA PRIMA CASA E SULLE ABITAZIONI AD ESSA ASSIMILATE DAL REGOLAMENTO COMUNALE.
Di conseguenza l’I.C.I. NON DEVE PIU’ ESSERE VERSATA:
- per prima casa: intendendosi per prima casa l’abitazione in cui il soggetto passivo d’imposta proprietario o usufruttuario ha la residenza anagrafica, con esclusione delle abitazioni di lusso iscritte nelle categorie catastali A1 A8 e A9 per le quali l’ICI deve ancora essere versata;
- per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 2 grado di parentela (figli, genitori, fratelli) adibite a loro abitazione principale;
- per le abitazioni di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che non siano locate.

L’imposta continua ad essere DOVUTA per tutte le altre tipologie di beni immobili: terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati diversi dalla prima casa, nonché per le abitazioni di lusso iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad essere dovuto il versamento dell’ICI.

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I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili

ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER L'ANNO 2008

  • Aliquota ordinaria: 4,7 per mille
    da applicare per tutti i casi in cui non sia stata stabilita un’aliquota diversa;
     
  • Aliquota del 7 per mille: aree edificabili;
     
  • Aliquota del 7 per mille: per le abitazioni non locate e a disposizione. Ai fini dell'applicazion del tributo s'intende per alloggio non locato (sfitto) l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A e relative pertinenze (ad eccezione della categoria A/10) per la quale non viene dimostrato l'uso quale abitazione principale (così come definita all'art. 8 del regolamento ICI) o lo stato di locazione mediante esibizione di contartto validamente registrato.
  • In caso di:
  1. utilizzazione edificatoria dell’area;
  2. demolizione di fabbricato;
  3. interventi di recupero (quali quello di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica);
  4. acquisto anche per successione;
  5. fine locazione degli immobili di cui alla prima parte del presente comma;
l’alloggio non è considerato sfitto se entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori, dall’apertura della successione, dall’acquisto o dalla fine locazione viene occupato dal proprietario o da altro soggetto, mediante trasferimento della residenza presso l’immobile oppure viene nuovamente locato.


Detrazione per abitazione principale:

  • Euro 125,00 sull’imposta dovuta dal soggetto passivo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
     
  • Euro 258,00 a favore di contribuenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell’anno precedente solo redditi di pensione, anche estera, per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze. Per usufruire di detta agevolazione, i soggetti beneficiari sono tenuti a darne comunicazione all’Amministrazione Comunale, allegando copia dei documenti comprovanti i redditi percepiti dagli Istituti di Previdenza.
     
  • Euro 258,00 per gli immobili posseduti come abitazione principale dei seguenti soggetti passivi:
  1. disabili con invalidità pari al 100%;
  2. soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia convivente una persona disabile con invalidità pari al 100%, intendendo come nucleo quello risultante dalle certificazioni anagrafiche, delle quali risulta la residenza nella medesima unità abitativa.
I contribuenti dovranno presentare apposita dichiarazione completa della documentazione comprovante la situazione sanitaria (verbale della Commissione Medica per invalidità civile).

  • Euro 258,00 le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

N.B. L’Amministrazione Comunale ritiene di considerare abitazione principale ai fini dell’aliquota e della detrazione anche:

  • le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale in entrambi i casi, fino al 2° grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;
     
  • si considerano parti integranti dell’abitazione principale, e quindi soggette alle stesse aliquote e detrazioni, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, nel numero massimo di due unità immobiliari per ciascuna abitazione.




VERSAMENTI:

L’I.C.I. dovuta complessivamente per l’anno in corso va versata in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
I predetti soggetti possono, tuttavia, provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
N.B. Si considera regolarmente eseguito il versamento effettuato da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che vengano obbligatoriamente indicati i nominativi degli altri soggetti passivi.


L'IMPOSTA VA VERSATA UTILIZZANDO BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATI A:

"ABACO S.p.a. - I.C.I. Vazzola" N° 52408440

Si invitano i contribuenti a NON UTILIZZARE bollettini riportanti numeri ed intestazioni diversi da quelli sopra indicati.
 
Tabella dei valori degli immobili di riferimento ai fini I.C.I. in formato pdf - 98.1 KB
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Tabella dei valori degli immobili di riferimento ai fini I.C.I.